Come tutti i dipendenti pubblici, anche i docenti hanno il dovere di esclusività di svolgimento dell’attività lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi del DPR n.3/1957 e del D.lgs 165/2001. Un doveroso memorandum prima di avventurarci nel delicato mondo dei secondi lavori per i dipendenti pubblici.

Gli insegnanti possono infatti svolgere una seconda professione, in alcuni casi anche senza l’autorizzazione del dirigente scolastico, grazie alle eccezioni previste proprio dalla suddetta normativa.

Bisogna procedere in via preliminare con l’analisi della fattibilità del secondo lavoro, in relazione al regime di incompatibilità, per il quale si distinguono tre tipologie:

  • incompatibilità assoluta;
  • incompatibilità condizionata;
  • attività liberalizzate.

Esaminiamo i diversi casi, per capire anche se è possibile per i docenti lavorare con partita IVA.

Secondo lavoro per i docenti: quando c’è incompatibilità assoluta

Se la prestazione lavorativa del docente, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è superiore al 50%, risultano incompatibili le seguenti attività:

  • impieghi per privati;
  • impieghi in un altro settore della pubblica amministrazione
  • esercizi commerciali, industriali e professionali;
  • cariche in società a fini di lucro, eccezion fatta per le cariche la cui nomina spetta in via riservata allo Stato;
  • lezioni private con allievi che frequentano lo stesso istituto (è possibile, invece, previa autorizzazione del dirigente scolastico, sostenere lezioni provate con studenti di altri istituti).

Secondo lavoro docenti: incompatibilità relativa e attività liberalizzate

Le seguenti attività non presentano incompatibilità con il lavoro di docente (sempre se non superiore al 50%) e possono essere svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico:

  • tutte le libere professioni che non pregiudichino la funzione dell’insegnamento e siano compatibili con l’orario di lavoro;
  • le lezioni provate ad allievi di istituti differenti da quello in cui si presta servizio.

Tra i lavori che invece possono essere svolti liberamente, senza che ci sia l’autorizzazione del dirigente scolastico, troviamo tutte quelle attività che prevedono collaborazioni con riviste, giornali, ecc.

e la partecipazione a convegni, conferenze, seminari.

Sono esclusi inoltre dal regime di incompatibilità i docenti assunti part-time, con prestazione lavorativa fino al 50%; essi hanno tuttavia l’obbligo di comunicare l’inizio del loro secondo lavoro al dirigente scolastico, che ha il compito di verificare che non vi siano conflitti di interesse.

Il caso delle supplenze

Dopo questa ampia panoramica sulla possibilità di conciliare la professione di docente con un secondo lavoro, torniamo al punto della nostra analisi: per le supplenze, è necessario chiudere la partita IVA utilizzata per un’altra attività?

La risposta è no: chi svolge la libera professione con partita IVA può accettare delle supplenze ad orario sia ridotto che intero, dopo aver avuto l’autorizzazione del dirigente scolastico, che provvederà a valutare la compatibilità della professione con gli orari di insegnamento e con la funzione di docente.