Lavori condominio, un proprietario può accollarsi la quota di un altro e usufruire della detrazione? | La Redazione risponde

Lavori in condominio, se un condomino è moroso, perdono tutti l'agevolazione fiscale? È possibile pagare la quota di un altro e detrarre le spese?
7 anni fa
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Buongiorno, dobbiamo fare dei lavori di manutenzione straordinaria al condominio. Siamo sei condomini, è un piccolo condominio. Vorrei sapere se uno dei condomini non paga perché non ha la possibilità economica, si perdono le detrazioni fiscali? Posso accollarmi la quota del condomino e usufruire io dell’agevolazione?

La ringrazio e attendo la sua risposta. Grazie Luca

Perdita delle detrazioni fiscali sul condominio, se il condomino è moroso

Le detrazioni fiscali vigenti in condominio, introdotto dall’art.1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 “Finanziaria 1998”, alla luce delle nuove prescrizioni di cui all’art.

63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, introdotte dalla L. 220/12, di fatto possono penalizzare i condomini in regola con i pagamenti delle spese di ristrutturazione/ riqualificazione in presenza di comproprietari morosi, con perdita dello sgravio fiscale “irpef”.

Pe le detrazioni fiscali in condominio, vige il principio di cassa, questo significa che non viene considerato l’inizio e /o la fine dei lavori e neanche che siano state emesse delle fatture per gli stessi lavori in una determinata data, l’unico dato rilevante per l’Agenzia delle Entrate resta solo quello del pagamento della spesa mediante uno o più bonifici specifici da parte dell’amministratore.

Pagare la quota di un altro condomino, è possibile?

L’Agenzia delle Entrate ha previsto che è possibile accollarsi la quota di un altro condomino, se questi non sia in grado di sopportare le spese. Bisogna redigere una delibera all’unanimità, in cui si esonera dal pagamento chi non può pagare, e bisogna ripartire il costo dei sei condomini per poter riportare correttamente in detrazione anche la spesa.

I chiarimenti sono stati di recente pubblicati con la circolare n. 11/E dell’Agenzia dell’Entrate su un quesito pertinente alle “ripartizione delle spese in assenza di condominio”.

La circolare riporta che nello specifico, il bonifico per il pagamento dei lavori potrà avvenire da un conto corrente condominiale o in alternativa dal conto corrente di uno dei condomini a cui sarà affidato ufficialmente l’incarico del pagamento.

Il bonifico dovrà contenere il codice fiscale del condominio ed il codice fiscale dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento.

La ripartizione delle spese concernenti le parti comuni avverrà secondo i millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (art. 1123 e seguenti).

Ad ogni modo ciascun condomino potrà godere delle detrazioni in ragione della spesa effettivamente sostenuta.

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Documenti da conservare

In riferimento alla documentazione,  ogni comproprietario dovrà conservare la delibera assembleare di approvazione dei lavori e la tabella millesimale di divisione delle spese, oppure, nei condomìni minimi privi di regolamento e tabelle, una scrittura firmata dai proprietari con cui si stabiliscono i lavori e si decide il criterio di riparto delle spese.

A questi documenti si aggiunge un’altra scrittura con cui si delega un condomino a eseguire i bonifici e si regola il versamento delle quote nei rapporti interni tra i comproprietari.

L’amministratore che “certifica” le spese sostenute da ogni contribuente, dovrà custodire, oltre alle scritture su indicate, anche gli altri documenti (ricevute dei bonifici, fatture dei lavori, documentazione edilizia, ecc.).

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