Si parte con una visita dal medico curante, per la redazione del certificato medico introduttivo, che il medico di base invia telematicamente sulla piattaforma INPS.
Con il certificato e la relativa ricevuta di trasmissione, il cittadino si reca presso un Patronato, che è l’ente incaricato di inoltrare la domanda all’INPS per conto dell’interessato.
Segue quindi l’attesa per la convocazione a visita presso la Commissione medica invalidi civili ASL/INPS. Dopo la visita, è rilasciato il verbale della commissione, nel quale sono indicate:
- le patologie confermate in sede di visita;
- il grado di invalidità accertato;
- e le eventuali prestazioni assegnate.
Questa è la procedura classica per la domanda di invalidità civile, che ogni contribuente con problematiche fisiche o psichiche deve seguire.
Ecco i tanti dubbi che i cittadini hanno sull’interpretazione del verbale di invalidità
Una volta ricevuto il verbale, per molti cittadini inizia la vera difficoltà: non ci si capisce nulla. Il linguaggio utilizzato sembra scritto in esperanto o aramaico, tanto da costringere le persone a rivolgersi al Patronato per una sorta di “traduzione autentica” o a consultare un esperto del settore.
Numerosi lettori ci chiedono chiarimenti sul contenuto dei verbali. Ecco alcuni esempi, con le diciture più ricorrenti utilizzate dalle commissioni e le relative spiegazioni.
“Salve, sono Pamela e vorrei un chiarimento. Mia madre è invalida. Le è stata riconosciuta un’invalidità del 100% con difficoltà a deambulare. Nel verbale della Commissione medica c’è scritto: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98)”. Che prestazioni le hanno assegnato? Non riesco a capire.
”
“Gentile redazione, ho un serio problema con il verbale di invalidità civile di mio padre. Ho richiesto i benefici della legge 104, perché devo occuparmi di lui spesso e mi servono i tre giorni di permesso. Inoltre, vorrei richiedere l’accompagnamento, che ci permetterebbe di assumere una badante. Ma non capisco cosa c’è scritto nel verbale. Si legge: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98), grave 100%” e poi “Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ai sensi dell’art. 381 del DPR 495/1992)”. Cosa è stato assegnato a mio padre?”
Invalidità civile, accompagnamento, legge 104: ecco cosa ci deve essere scritto nel verbale
Prendiamo come riferimento il secondo caso. Il verbale riporta: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età”, come stabilito dalla legge 509/1988. Si tratta di un invalido grave al 100% con deambulazione sensibilmente ridotta, come previsto dal DPR n. 495/1992.
Tuttavia, anche se queste diciture appaiono nel verbale, non significa automaticamente che sia stata concessa l’indennità di accompagnamento, la quale è una delle prestazioni più richieste dai pensionati.
Deve essere ricordato che le pensioni di inabilità lavorativa o di invalidità civile sono prestazioni collegate ai redditi. Anche se cumulabili, la pensione già percepita può incidere sul diritto ad altre prestazioni economiche.
Diverso è il caso dell’indennità di accompagnamento, che prescinde dal reddito: non è soggetta a limiti economici, e se concessa, spetta a prescindere da altri trattamenti.
Invalidità civile, bonus e agevolazioni: ma non sempre ci sono indennità economiche
Nei casi sopra citati, la situazione è abbastanza chiara: l’invalido gravemente invalido al 100% può non avere diritto a un’indennità economica, ma può comunque accedere a bonus e agevolazioni come:
- esenzione dal ticket sanitario;
- agevolazioni per il trasporto pubblico;
- richiesta del contrassegno per disabili, in caso di ridotta capacità di deambulazione.
Tuttavia, è importante sottolineare che la “deambulazione sensibilmente ridotta” non equivale automaticamente a un’invalidità grave, né comporta il riconoscimento dell’accompagnamento.
Diversamente, quando nel verbale è riportata la dicitura: “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104”, il soggetto viene riconosciuto come invalido grave, con bisogno di assistenza continua.
In questo caso si ha diritto:
- ai permessi e congedi lavorativi per i caregiver;
- e, se sussistono anche gravi limitazioni nell’autonomia personale, alla possibilità di accedere all’indennità di accompagnamento.
Tale indennità, però, è formalmente riconosciuta solo se nel verbale è espressamente indicato il riferimento all’articolo 1 della legge 18/1980 o alla legge 508/1988.