Il decreto legislativo numero 80 del 2015 oltre a contenere le misure per conciliare le esigenze di cura, di vita e lavoro ha introdotto un congedo dal lavoro riservato alle donne vittime di violenza di genere.   La novità del Jobs Act è in vigore dallo scorso 25 giugno e riconosce alle lavoratrici del settore pubblico e privato dei percorsi di protezione qualora siano state vittime di violenza di genere. Tale violenza deve essere debitamente certificata dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio per donne maltrattate.

Alle vittime viene riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per essere protette per un periodo di 3 mesi.  

Come esercitare questo diritto?

La dipendente, salvo oggettiva impossibilità, dovrebbe avvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio della fruizione del congedo, comunicando altresì sia la data di inizio che quella di termine del congedo stesso. Durante il periodo di congedo la lavoratrice percepirà una indennità pari all’ultima retribuzione ed il periodo è coperto da contribuzione figurativa, contribuisce alla maturazione delle ferie, della tredicesima e del tfr.   Tale congedo può essere fruito anche su base oraria o giornaliera nell’arco di 3 anni. Se manca una contrattazione collettiva che regolamenti la fruizione oraria o giornaliera, la dipendente può scegliere se fruire del congedo su base oraria o quella giornaliera.