Nel codice penale non è prevista la parola stalking ma troveremo, in ogni modo il reato di atti persecutori, ovvero l’equivalente dell’inglesismo stalking.

La stalking, come abbiamo già illustrato in un precedente articolo, è una condotta minacciosa, oppressiva, moleste e lesiva nei confronti di un’altra persona che la subisce con disagio psichico e fisico, ma anche con timore.

Lo stalking non prevede situazioni tipiche perchè per ogni persona il disagio, il senso di minaccia, l’oppressione potrebbe derivare da comportamenti differenti.

Anche se generalmente lo stalking è un reato a fondo sentimentale anche un collega potrebbe macchiarsi di tale reato, un vicino di casa o un amico troppo insistente che porta chi subisce le vessazioni a cambiare stile di vita e a subire forti stati di ansia e apprensione.

All’interno del codice penale troviamo la definizione degli atti persecutori e, quindi, dello stalking: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Vittima di stalking: cosa deve fare?

Le vittime di stalking possono presentare querela o chiedere al Questore di fare un ammonimento al molestatore.

E’ da tenere presente, però, che secondo una sentenza della Corte di Cassazione, la vittima che risponde e parla al telefono con il molestatore o accetta un incontro chiarificatore fa venire meno il reato.

Il primo mezzo di tutela della vittima di stalking è la diffida da parte dell’avvocato: si provvede, tramite un legale, a inviare una lettera al molestatore per intimargli di cessare i suoi comportamenti.

Se non si vuole, però, ricorrere all’avvocato, è possibile anche procedere tramite querela recandosi ad un comando di Carabinieri o Polizia, raccontare quanto accade e comprovare, anche con documenti, quello che si asserisce.  La querela può essere ritirata se la condotta del querelato cambia. Solo nei casi in cui la condotta del molestatore è posta con gravi minacce o da un soggetto già ammonito non potrà essere ritirata.