Un contribuente quest’anno presenterà il 730 nel quale indicherà anche il bonus spettante per l’acquisto della prima casa; in base ai suoi calcoli il credito a cui ha diritto dovrebbe essere superiore a 5.000 euro; da qui ha chiesto alla nostra redazione di Investire Oggi, se considerato l’importo del credito, sul 730 sarà necessario far apporre dal CAF o dal professionista un doppio visto di conformità 730 ossia quello previsto specificatamente per l’utilizzo di crediti d’imposta oltre 5.000 euro e quello da apporre sul 730 indipendentemente dall’entità del credito vantato che intende utilizzare in compensazione.

La domanda è lecita in quanto, il suddetto bonus spettante sull’Iva pagata per l’acquisto della prima casa, può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato; utilizzato in compensazione in F24 per pagare imposte e contributi (codice tributo “6928”).

Le regole ordinarie per l’utilizzo dei crediti in compensazione

Il contribuente che intende utilizzare in compensazione orizzontale crediti oltre la soglia di 5.000 euro (ad esempio Irpef per pagare l’IMU), si deve attenere a delle regole ben precise.

Infatti:

  • è previsto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
  • lo stesso credito potrà essere utilizzato, oltre la soglia di 5.000 €, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario anche l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574) da parte del professionista che presta assistenza fiscale.

Coloro i quali nei cui confronti è previsto il controllo contabile, ex articolo 2409-bis del codice civile, possono far sottoscrivere le dichiarazioni fiscali ai soggetti che compilano la relazione di revisione (al revisore) anziché ai professionisti autorizzati al rilascio del visto fiscale.

Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (si veda sul punto la circolare n. 28 del 2014).

730/2023. Le regole sul visto di conformità

Fatta tale doverosa ricostruzione,  veniamo al quesito su esposto.

La domanda è lecita posto che, a parte le regole ordinarie di compensazione sopra esposte, il visto di conformità da apporre sul 730 segue delle proprie regole.

In particolare, il 730 precompilato o ordinario presentato tramite Caf o professionista abilitato richiede sempre l’apposizione del visto di conformità.

Ciò vale:

  • indipendentemente dall’importo che intendiamo utilizzare in compensazione,
  • dunque anche se l’eventuale credito indicato in compensazione nel quadro I non è superiore a 5.000 euro.

Il visto di conformità è necesario anche se non sono indicati crediti da utilizzare in compensazione.

Detto ciò, così come avviene per il modello Redditi, anche per il 730, il visto è rilasciato dal professionista mediante indicazione del codice fiscale e l’apposizione della firma nell’apposito spazio dei modelli dichiarativi.

Da qui, come ribadito nella circolare n°24/2022:

Pertanto, in caso di dichiarazione modello 730 presentata a un CAF o a un professionista abilitato, tenuto conto che le attività di controllo ai fini del rilascio del visto di conformità sono state svolte dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, anche in caso di indicazione nel Quadro I del modello 730 di un credito di importo superiore ad euro 5.000 per l’utilizzo in compensazione mediante mod. F24 (art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014, come modificato dall’art. 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), o nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è necessario richiedere l’apposizione di uno specifico visto di conformità (Circolare 29.11.2021 n. 16/E).

Dunque, non serve un doppio visto di conformità. Attenzione però, se la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore ad euro 5.000.