I giovani under 36 che hanno acquistato nel 2022 la loro prima casa pagando l’Iva, potranno recuperarla sotto forma di credito d’imposta già nella dichiarazione da presentare quest’anno e relativa ai redditi prodotti nel 2021.

Questa importante apertura è messa nero su bianco nella guida dell’Agenzia delle entrate, l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali.

Dunque, anche sulla guida del Fisco, c’è la conferma di quanto previsto dalla norma che ha introdotto le agevolazioni prima casa per gli under 36.

Le agevolazioni prima casa per gli under 36

L’art.64 del D.L. 73/2021, ha previsto delle agevolazioni prima casa in favore degli under 36 con un Isee non superiore a 40.000 euro.

In particolare, rispetto alle agevolazioni prima casa ordinarie,  il legislatore ha disposto:

  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA,
  • il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

Per l’acquisto della prima casa, l’Iva si applica al 4%, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si pagano ciascuna nella misura fissa di 200 euro. Oltre all‘imposta di bollo per 230 euro. Se la vendita non è soggetta ad Iva, il contribuente versa: imposta di registro al 2% (anziché 9%) con un minimo di 1.000 euro; imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro. Non è dovuta l’imposta di bollo.

Il credito d’imposta sull’Iva pagata per l’acquisto può essere:

  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
  • utilizzato in compensazione in F24 per pagare imposte e contributi (codice tributo “6928”).

Le agevolazioni previste dal decreto sostegni-bis spettano anche se l’immobile è stato acquistato all’asta.

E’ possibile recuperare il credito 2022 già nella dichiarazione da presentare quest’anno?

Il credito d’imposta per l’Iva pagata sull’acquisto può essere indicato in dichiarazione dei redditi.

Nello specifico: nel rigo G8 del modello 730 o nel rigo CR 13 del modello Redditi.

Le istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi specificano che in tali righi bisogna indicare “il credito d’imposta maturato nel 2021.

Ciò lasciava intendere che per indicare il credito d’imposta per gli acquisti 2022, bisognava attendere la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2023, periodo d’imposta 2022.

Non è così.

Infatti, nella circolare n° 12/e 2022, l’Agenzia delle entrate aveva già precisato che:

  • il credito di imposta “prima casa under 36” può essere fatto valere in sede di presentazione della prima
    dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, ovvero
  • della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso.

In considerazione di ciò, nella guida dell’Agenzia delle entrate, l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali, viene confermato che:

  1. il credito d’imposta può essere utilizzato per la prima volta, a scelta del contribuente, nel 730/2022, relativo all’anno d’imposta 2021 ovvero
  2. nel 730/2023, relativo all’anno d’imposta 2022.

Se il contribuente sceglie di indicare il credito d’imposta nel 730/2022 (o nel modello Redditi Persone fisiche 2022) relativo all’anno d’imposta 2021, può indicare l’importo del credito maturato nel corso del 2022 nella colonna 2 del rigo G8 del modello 730/2022 (o nella colonna 2 del rigo CR13 del Modello Redditi Persone fisiche fascicolo
1).

Conclusioni

La compilazione del rigo G8 o del rigo CR 13 dovrà avvenire così:

  • colonna 1, indicare il valore zero (credito da precedente dichiarazione);
  • colonna 2,riportare il credito d’imposta maturato nel 2022 fino alla data di presentazione del modello di dichiarazione;
  • in colonna 3, indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del modello;
  • colonna 4, il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata a Iva fino alla data di presentazione del modello.