L’Agenzia delle Entrate mette in chiaro quando non serve il visto di conformità bonus 110%, dopo le novità introdotte dal decreto – legge n. 157 del 2021 contenente misure finalizzate a contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali riconosciute a fronte dei bonus casa.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito

Secondo la normativa del superbonus 110%, il contribuente può, in luogo della detrazione fiscale, optare per:

  • lo sconto in fattura, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, la quale poi recupera il corrispettivo nella forma del credito d’imposta da utilizzare in compensazione o da poter cedere ulteriormente a terzi
  • la cessione del credito a terzi, inclusa la stessa impresa esecutrice dei lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari.

L’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Novità per il superbonus

La disciplina previgente il decreto-legge in commento, stabiliva obbligo di acquisire il visto di conformità superbonus 110% in caso di opzione per lo sconto o la cessione. Non prevedeva, invece, il visto nell’ipotesi di utilizzo del beneficio nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Il decreto contro le frodi (entrato in vigore il 12 novembre 2021), invece, estende l’obbligo del visto conformità bonus 110% anche laddove, lo sgravio fiscale sia utilizzato come detrazione in dichiarazione redditi. Il visto, tuttavia, non serve se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente oppure tramite sostituto d’imposta.

Più precisamente, chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 16/E del 2021, il visto di conformità bonus 110% non serve nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta stessa (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (Modello 730).

Riepilogo visto conformità bonus 110%

A seguito delle novità e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, dunque:

  • se il contribuente opta per sconto in fattura o cessione del credito, serve visto conformità bonus 110%
  • laddove il contribuente gode del superbonus come detrazione fiscale in dichiarazione e questa è presentata tramite intermediario o comunque non direttamente come precompilata, serve visto conformità bonus 110%
  • se il contribuente gode del superbonus come detrazione in dichiarazione e questa è presentata direttamente come precompilata o è presentata tramite sostituto d’imposta, non serve visto conformità.

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