Le novità inerenti il visto conformità bonus 110%, introdotte dal decreto – legge n. 157 del 2021, sono in vigore dal 12 novembre 2021, ossia data di entrata in vigore del decreto stesso.

Tuttavia, L’Agenzia delle Entrate ne mette in chiaro l’effettiva decorrenza.

Visto conformità bonus 110%: cosa cambia

Il decreto – legge n. 157 del 2021, contenente misure finalizzate a contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali riconosciute a fronte dei bonus casa, ha esteso l’obbligo del visto conformità bonus 110% anche laddove, lo sgravio fiscale sia utilizzato come detrazione in dichiarazione redditi, tranne il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (Modello 730).

Prima della novità, invece, il visto in ambito bonus 110%, ricordiamo, era necessario solo laddove si optasse per sconto in fattura o cessione del credito.

Novità per il superbonus

Come detto, il decreto contro le frodi è entrato in vigore il 12 novembre 2021. In merito, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 16/E del 2021, ha chiarito che l’obbligo del visto conformità bonus 110% anche in caso di utilizzo in dichiarazione redditi:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, si applica con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021
  • non scatta per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021), anche se presentata dopo l’11 novembre 2021. Tale obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi.

Inoltre, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa stessa.

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