“Ogni medico dovrebbe essere ricco di conoscenze, e non soltanto di quelle che sono contenute nei libri; i suoi pazienti dovrebbero essere i suoi libri“, affermava Paracelso. Il ruolo del medico è senz’ombra di dubbio molto importante. È lui, infatti, che si preoccupa della salute dei suoi pazienti, aiutandoli a trovare la cura più adatta in base alle proprie condizioni. Ma non solo, ove necessario si occupa di rilasciare il certificato di malattia in modo tale da attestare l’incapacità temporanea al lavoro e permettere di seguire le cure necessarie alla guarigione.

Proprio in tale ambito giungono importanti novità da parte dell’Inps sul fronte delle visite fiscali. Ecco cosa cambia.

Visite fiscali novità 2023: le ASL non possono più effettuare controlli (messaggio Inps)

Le funzioni svolte dalle Commissioni mediche di verifica istituite presso il Ministero dell’Economia e delle finanze sono state trasferite, a partire dal 1° giugno 2023, all’INPS. Le amministrazioni, enti e datori di lavoro possono utilizzare l’apposito servizio online per presentare richiesta di accertamento sanitario. Entrando nei dettagli, come si evince dal messaggio Inps numero 3243 del 18 settembre 2023:

“L’articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge n. 73/2022, ha disposto che: “Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). […] Il successivo comma 3 – ter del medesimo articolo, inoltre, ha previsto che: “Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa […, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° giugno 2023, sono effettuati dall’INPS con le modalità di accertamento già in uso per l’assicurazione generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio 2023, né ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda”.

Sempre nel messaggio poc’anzi citato si fa riferimento al decreto del 31 maggio 2023 del Ministro dell’Economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro.

Stando all’articolo 2, comma 2 del decreto in questione, è da sottolineare che all’Inps sono trasferite le funzioni delle commissioni mediche inerenti:

  • l’accertamento e la valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità lavorativa del personale delle amministrazioni statali. Anche di quelle a ordinamento autonomo. E degli enti pubblici non economici e degli enti locali;
  • accertamenti medico-legali per i familiari superstiti dei dipendenti che hanno i requisiti per accedere alla pensione di reversibilità o indiretta.

Ne consegue che a partire dal 1° giugno 2023 le istanze inerenti gli accertamenti poc’anzi citati sono di competenza dell’Inps.  Per tutte le domande ricevute a partire da tale data, le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali devono informare le Amministrazioni, Enti datori di lavoro richiedenti sulla nuova modalità di trasmissione delle domande all’Inps. Quest’ultima da svolgere in modalità telematica.