Per le visite mediche domiciliari nei periodi di malattia dei dipendenti del settore privato cambiano i periodi di reperibilità con delle esenzioni specifiche alle fasce orarie delle visite.   A prevederlo è il decreto del ministero del Lavoro dello scorso 11 gennaio, pubblicato il 21 gennaio in Gazzetta Ufficiale.   Con questa misura si vanno ad estendere le esenzioni alla reperibilità previste per i dipendenti del settore pubblico anche a quelli del privato. L’esclusione del rispetto delle fasce di reperibilità è applicata a lavoratori subordinati e dipendenti dei settori privati per i quali l’assenza dal lavoro dipenda da patologie gravi che richiedono terapie salvavita o a stati connessi a invalidità riconosciuta (per la quale sia presente una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%.

  Dalla normativa restano esclusi, e quindi rimangono soggetti alla reperibilità, i lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro e i dipendenti per i quali è stata già effettuata una visita fiscale per il periodo indicato nel certificato.  

Orario reperibilità

L’orario di reperibilità entro il quale possono verificarsi le visite fiscali resta quello previsto dal decreto ministeriale del 1986:

  • dalle ore 10,00 alle ore 12,00
  • dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Le visite fiscali possono essere effettuate tutti i giorni, compresi i giorni festivi. Assenteismo e malattia: e se i dipendenti privati lavorassero meno di quelli pubblici?