C’è un aspetto riguardo le nuove regole sulle visite fiscali 2018 che non sempre viene approfondito e che invece vale la pena di segnalare: l’obbligo di reperibilità è stato esteso anche ai dipendenti in malattia a seguito di infortunio sul lavoro? La questione non è di poco conto perché, se non si interpretano correttamente le nuove regole sulle visite fiscali in caso di infortunio sul lavoro, si rischia di recepire un’informazione non corretta. Facciamo un confronto tra la vecchia normativa sulle visite fiscali e le nuove regole di reperibilità per vedere se è cambiato qualcosa effettivamente sulla malattia per infortunio sul lavoro.

Visite fiscali e malattia per infortunio lavoro: cambiano le regole?

Le vecchie disposizioni sulle visite fiscali escludevano espressamente i dipendenti a casa per infortunio sul lavoro dall’obbligo di reperibilità.

Il nuovo art. 4 del DM 206/17, invece, prevede che:
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità nelle rispettive fasce orarie i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti cause di esclusione:
• patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
• causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto: la novità riguarda il riferimento ad una norma ed a tabelle specifiche.
• stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%: la novità introdotta riguarda solo la precisazione che la percentuale minima di invalidità che dà diritto all’esenzione dalle visite fiscali, è un’invalidità pari o superiore al 67%.

Le modifiche nella dicitura hanno creato il dubbio (lecito) che fosse stato esteso l’obbligo di reperibilità anche ai casi di infortuni sul lavoro. In realtà a fare chiarezza è stato l’Inps con messaggio n.3265 del 9 agosto scorso con in quale ha precisato che “Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art.

12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.

Bisogna concludere che, pur se non specificato espressamente nel decreto Madia, l’infortunio sul lavoro continua a rientrare nelle cause di esenzione dall’obbligo di reperibilità in riferimento alle visite fiscali del medico Inps (qualora accertata dall’INAIL).

Per ulteriori dubbi sulle nuove regole delle visite fiscali per malattia e obblighi di reperibilità scrivimi a [email protected].