Dal 2 maggio i contribuenti italiani potranno iniziare davvero la loro stagione delle dichiarazioni dei redditi. A partire da martedì 2 maggio, giorno successivo alla festa dei lavoratori, nel cassetto fiscale sarà disponibile il modello 730. Inizialmente solo per consultazione, ma i contribuenti potranno iniziare la verifica dei dati che il Fisco ha deciso di inserire nel modello 730. Solo dal giorno 11 questi dati potranno essere corretti, integrati e confermati. In altri termini, la dichiarazione dei redditi potrà essere presentata. Ed il consiglio per tutti è di fare presto, soprattutto per chi deve andare a rimborso.

Infatti se la dichiarazione viene presentata entro la fine di maggio sarà possibile ricevere l’eventuale imposta a credito già nelle buste paga o nei cedolini di pensione di luglio e agosto. Ma per chi è senza lavoro cosa accade? ecco come fare per chi nei mesi di luglio e agosto si troverà senza datore di lavoro.

“Salve, mi chiamo Andrea e vi scrivo perché ho un dubbio che mi perseguita. Oggi sto lavorando con l’azienda per cui presto attività dal 2019. Ma sento dire che con ogni probabilità a giugno il mio datore di lavoro chiuderà i battenti. Non ne sono sicuro, ma se si materializzasse questo evento, io come faccio con il mio modello 730? devo recuperare molte spese sanitarie mie e dei miei familiari.”

“Dal mese di novembre 2022 ho perso il mio lavoro e adesso dopo 4 mesi di NASPI ho perso pure l’indennità. Ma devo presentare la dichiarazione dei redditi perché sono sicuramente a credito viste le tante spese che ho da scaricare. Ma chi mi manda i soldi se non ho più un datore di lavoro e nemmeno l’INPS che mi paga la NASPI?”

Via al modello 730 precompilato, ma senza datore di lavoro nessuna fretta

Si entra dritti nel campo minato della dichiarazione dei redditi con tutti i dubbi, le perplessità e le incertezze che annualmente i contribuenti hanno.

Una di queste riguarda l’eventuale rimborso fiscale spettante per chi non ha un sostituto di imposta. Il caso del disoccupato per esempio è eloquente. Soprattutto per il disoccupato privo di sussidio da parte dell’INPS, che spesso può fungere da sostituto. In genere nel modello 730 il lavoratore indica i dati del suo datore di lavoro che funge quindi da sostituto di imposta.

E se il contribuente va a debito di imposta, il datore di lavoro provvede a trattenere il conguaglio passivo dallo stipendio del contribuente. Se invece il conguaglio è attivo, succede l’esatto contrario. Sempre nello stipendio arrivano i soldi in più proprio in virtù di questo conguaglio. Lo stesso accade ai pensionati con l’INPS. E lo stesso succede ai disoccupati che stanno prendendo la NASPI. Ma serve che il contribuente si trovi nei mesi deputati al conguaglio da 730, con un sostituto di imposta. Cosa che evidentemente a un disoccupato privo di NASPI non esiste.

Il modello 730 senza sostituto di imposta, ecco le vie possibili

Ma tutto quanto detto in precedenza, non impedisce anche al disoccupato di prendere l’eventuale credito fiscale. Non sarà il datore di lavoro ad erogarlo in busta paga. E non sarà l’INPS ad erogarlo con la rata di NASPI o con il cedolino di pensione. Ci penserà il Fisco. Infatti per quanti si trovano senza sostituto di imposta la via del modello 730 è quella senza sostituto. Sul frontespizio della dichiarazione dei redditi, cioè sul modello 730 c’è l’opzione idonea. In effetti si può scegliere di barrare la casella “senza sostituto”, lasciando di fatto in bianco l’area dedicata all’inserimento dei dati del proprio sostituto di imposta. La procedura per ottenere i rimborsi in questo caso è più lunga. E viene anche meno il fatto che occorre presentare la dichiarazione dei redditi prima possibile.

Infatti l’Agenzia delle Entrate erogherà il rimborso direttamente sul conto corrente del contribuente, entro dicembre. In pratica per chi ha un sostituto di imposta il rimborso spettante arriva con la prima busta paga utile in base alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per chi non lo ha invece, dicembre è il mese utile. Che può diventare marzo dell’anno successivo nel caso in cui il contribuente non abbia un IBAN o non comunichi questi dati al Fisco.