In tema di IVA la legge di bilancio 2024 contiene diverse novità. Una di queste interessa le cessioni di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea. Si riduce il valore minimo al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell’IVA.

Resta fermo che deve trattarsi di vendite aventi ad oggetto beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’UE.

In dettaglio la manovra interviene sull’art. 38-quater, comma 1, del D.

P.R. n. 633 del 1972 (c.d. decreto IVA).

Prima della novità

Andando nel dettaglio, ai sensi del menzionato art. 38-quater, nella sua versione precedente le modifiche di cui alla legge di bilancio 2024, si stabiliva che

le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a lire 300 mila (ossia a 154,95 euro) possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta se tali beni sono destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima.

La finalità di questa previsione normativa, come si evince nel dossier alla manovra bilancio 2024, è quella di “sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana”.

Vendite beni senza IVA: dal 1° gennaio 2024 cambia l’importo

La legge di bilancio 2024 (comma 77), interviene su questa norma riducendo l’importo di 154,95 euro a 70 euro. Non cambiano, invece, gli adempimenti da mettere in atto per applicarla. In dettaglio, al fine di poter vendere i suddetti beni senza applicare l’IVA è necessario che:

  • si emette fattura (quindi, non scontrino fiscale);
  • i beni devono essere trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • l’esemplare della fattura consegnato al cessionario (acquirente) deve essere restituito al cedente e deve recare anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità;
  • l’adempimento di cui al predetto punto deve essere fatto entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione.

In caso di omessa restituzione, il cedente dovrà procedere alla regolarizzazione della operazione, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

Riassumendo…

  • la legge di bilancio 2024 contiene diverse novità IVA, tra cui la modifica il valore minimo delle vendite senza IVA di beni a soggetti extra UE destinati all’uso personale o familiare
  • dal 1° gennaio 2024 detto valore passa da 154,95 euro a 70 euro
  • restano fermi gli adempimenti previsti dall’art. 38-quater decreto IVA.