Chi eredita una casa, un terreno o altro tipo di immobile è perché è venuto a mancare un proprio caro. Un genitore, un fratello, una sorella, ecc.

L’erede che si ritrova l’immobile ereditato ha diverse scelte possibili a fronte della nuova proprietà. Scelte che dipendono dalle esigenze e circostanze del momento. C’è chi decide di tenere l’immobile per andare o continuare ad abitarci. Chi decide di cederlo in affitto a terzi. E poi c’è chi decide di venderlo in quanto non ha necessità di tenerlo oppure in quanto ha l’esigenza di monetizzare (in liquidità) quanto ha ricevuto.

In quest’ultimo caso, dalla vendita, gli eredi, potrebbero generare una plusvalenza, ossia una differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto pagato dal deceduto all’epoca dell’acquisto di quell’immobile.

Quale il trattamento fiscale è riservato a detta plusvalenza. È tassabile? Deve essere riportata dagli eredi nella propria dichiarazione redditi?

La dichiarazione successione entro 12 mesi

Prima di sciogliere i dubbi sulla tassazione della plusvalenza realizzata dalla vendita della casa ereditata, ricordiamo anche quali sono gli obblighi degli eredi quando decede un proprio caro. C’è da presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate. Un adempimento non sempre obbligatorio.

NON c’è obbligo di dichiarazione di successione quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Se nell’attivo ereditario (ossia in ciò che finisce in eredità) ci sono immobili (di qualsiasi valore), dunque, c’è sicuramente obbligo della dichiarazione. Questa è da farsi entro 12 mesi dalla data del decesso.

Casa ereditata, aspetti fiscali della plusvalenza

In merito alla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione (a titolo oneroso) della casa ereditata, è necessario richiamare le regole del TUIR (Testo Unico Imposte Dirette).

Regola dice che, è tassata (come redditi diversi) la plusvalenza realizzata:

  • mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
  • mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione.

Dunque, secondo il legislatore fiscale, è tassata la plusvalenza derivante dalla vendita della casa acquistata da non più di 5 anni (art. 67 TUIR). Sfugge a questa regola, tuttavia, la plusvalenza realizzata dalla vendita della casa ereditata, che, pertanto, non è tassabile.

Riassumendo…

  • chi riceve una casa o altro immobile in eredità può venderla
  • dalla vendita si potrebbe realizzare una plusvalenza
  • la plusvalenza derivante dalla vendita dell’immobile ereditato è fiscalmente irrilevante.