Le multe stradali fino a 1.000 euro elevate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono stralciate in automatico. Lo prevede, come noto, la legge 119/2018 all’art. 4 (pace fiscale) e riguarda tutti i debiti erariali emessi nell’arco del decennio in parola.

Capita però che alcuni contribuenti continuano a ricevere solleciti di pagamento da parte degli agenti della riscossione anche in presenza di normativa di stralcio per i periodi ricompresi nella pace fiscale. Così una recente sentenza della Corte di Cassazione (numero 1151 del 21 gennaio 2020) ha ribadito che i debiti di importo fino a mille euro richiesti dal fisco sono automaticamente annullati.

La sentenza della Cassazione

La sentenza della Cassazione non parla espressamente di multe stradali, ma è evidente che se queste costituiscono un debito erariale passato a ruolo fra i 2000 e 2010 si deve considerare annullato, sia nel capitale che negli interessi e sanzioni. Il contribuente non dovrà pertanto fare alcuna richiesta di cancellazione dei debiti essendo questi nulli. I ruoli dovrebbero essere eliminati automaticamente, già dalla fine dell’anno scorso. Se la cancellazione non fosse avvenuta o se c’è una causa in corso per questo tipo di cartelle esattoriali, allora i giudici stabiliranno l’annullamento del debito.

Multe stradali: dieci anni di condono

Per la precisione non è quindi la multa stradale che è stata stralciata, ma la cartella esattoriale emessa in conseguenza al mancato versamento dell’imposta. E, considerato che fino al 2010 l’importo medio delle sanzioni al codice della strada era inferiore ai 1.000 euro, tali cartelle rientrano nei limiti previsti dalla legge per lo stralcio e successivo annullamento. La sanatoria rientra anche per coloro che hanno in corso un contenzioso col fisco o hanno avviato ricorso avverso la richiesta di pagamento della multa. Per la Corte di Cassazione, anche in questo caso, interviene di diritto la cessazione della materia del contendere.