Buonasera, siamo genitori di un bambino di 10 anni che non ha subito vaccinazioni e non intendiamo fargliele. Mi può dire gentilmente come devo muovermi? Devo aspettare la comunicazione da parte della Asl o devo mandare io una raccomandata? Se pago la multa, sono esonerata per sempre da obblighi vaccinali? E come faccio a sapere a quanto ammonta? 
Mio marito tramite Popolo Unico intende prendere la legale rappresentanza di nostro figlio.
Mi può dare qualche consiglio? 
Grazie infinite

 

Sono molti i genitori che, con l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico, si chiedono come bisogna comportarsi dopo l’approvazione del decreto vaccini.

Innanzitutto è bene ricordare che l’obbligo dei vaccini legato alla frequenza scolastica è da 0 a 6 anni: soltanto i piccoli che frequentano gli asili nido e la scuola dell’infanzia avranno la frequenza scolastica subordinata alla presenza dei vaccini. Per i bambini più grandi, quindi, nella fascia della scuola dell’obbligo, non può essere impedita le frequenza scolastica anche se non sono vaccinati. A tal proposito leggi anche: Decreto vaccini: ultime novità sull’obbligo per bambini all’asilo e prenotazioni in farmacia.

Non è chiarissimo come dovranno comportarsi i genitori di bambini che frequentano scuole primarie e secondarie che decidono di non vaccinare i propri figli. Il decreto vaccini, infatti, non prevede che i genitori debbano informare la Asl della mancata vaccinazione dei figli poiché con la banca dati vaccinale le aziende sanitarie saranno al corrente di chi è vaccinato e chi no e provvederanno a contattare, per un primo colloquio, i genitori che non hanno provveduto a far somministrare ai propri figli le vaccinazioni obbligatorie.

Leggendo nel testo del Dl, infatti, si apprende nell’articolo 1 comma 4, che “ In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale  di  cui al  presente  articolo,  i  genitori  esercenti  la   responsabilità’ genitoriale,  i  tutori  o  i  soggetti  affidatari  sono   convocati dall’azienda sanitaria  locale  territorialmente  competente  per  un colloquio  al  fine   di   fornire   ulteriori   informazioni   sulle vaccinazioni  e  di  sollecitarne  l’effettuazione. In  caso  di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1  e  1-bis, ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, ai tutori o  ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983,  n.  184,  e’ comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a  euro cinquecento. Non incorrono  nella  sanzione, di  cui  al  secondo periodo del presente comma,  i genitori esercenti la  responsabilita’ genitoriale , i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito  di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente,   provvedano,   nel   termine   indicato   nell’atto   di contestazione, a far somministrare al minore  il  vaccino  ovvero  la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna  vaccinazione  obbligatoria  avvenga  nel rispetto delle tempistiche  stabilite  dalla  schedula  vaccinale  in relazione  all’eta’.   Per   l’accertamento,   la   contestazione   e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni  I  e  II, della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive  modificazioni. All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione  di  cui  al periodo precedente provvedono gli  organi  competenti  in  base  alla normativa delle regioni o delle province autonome.”. In ogni caso, il dirigente scolastico è tenuto a comunicare alla Asl i nominativi degli alunni per i quali non è stato presentato certificato di vaccinazione.

Da quel che risulta dal testo del decreto, inoltre, una volta pagata la sanzione amministrativa (che varia da 100 a 500 euro) il bambino è esonerato dall’obbligo delle vaccinazioni.

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