Dal 1° gennaio 2024, i datori di lavoro che assumono percettori di assegno di inclusione (Adi) o di supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% per 12 mesi. In caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, lo sgravio è del 50% per 12 mesi. L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro, anche se non sono soggetti all’obbligo di contribuzione al Fondo di Garanzia dell’Inps.

A spiegare il funzionamento degli sgravi contributivi è l’Inps con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 in cui spiega che la novità si applica con riguardo alle assunzioni avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Ciò in conseguenza della soppressione del reddito di cittadinanza che ha lasciato il posto a due misure assistenziali diverse: l’assegno di inclusione (Adi) e il Supporto per la Formazione e Lavoro (Sfi).

Sgravi contributivi e requisiti necessari

Per poter beneficiare dello sgravio contributivo, il lavoratore che viene assunto deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere titolare di un assegno di inclusione o di un supporto per la formazione e il lavoro;
  • essere assunto a tempo pieno o parziale, con contratto di lavoro subordinato, di apprendistato o di lavoro a progetto;
  • non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato, di apprendistato o di lavoro a progetto, a tempo pieno o parziale, al momento dell’assunzione.

Il datore di lavoro deve presentare la domanda di incentivo all’Inps, entro 60 giorni dalla data di assunzione, utilizzando il modello “SR41”. Gli sgravi contributivi riguardano esclusivamente i datori di lavoro privati e agricoli con esclusione della pubblica amministrazione. L’incentivo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale. Si applica anche in caso di stabilizzazione del rapporto di lavoro e nei contratti di lavoro somministrato.

Importo e durata dell’incentivo

Lo sgravio contributivo è riconosciuto in misura mensile, con un importo massimo di 8.000 euro per ciascun lavoratore assunto.

In caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, l’incentivo è riconosciuto in misura mensile, con un importo massimo di 4.000 euro per ciascun lavoratore assunto. L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’occupazione, a eccezione del bonus assunzioni donne.

L’incentivo ha la durata massima di 12 mesi, sia per i contratti di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale. La misura dello sgravio dei contributi IVS a carico del datore di lavoro, in questo secondo caso, è proporzionalmente ridotta in base alle ore di lavoro prestate dal lavoratore assunto.

Il bonus contributivo non può essere riconosciuto se il datore di lavoro licenzia il lavoratore entro i 24 mesi successivi dalla data di assunzione. In questo caso l’importo dovrà essere restituito all’Inps anche per le mensilità già godute.

La restituzione scatta anche in caso di recesso dal contratto di apprendistato da parte del datore di lavoro al termine del periodo di formazione. O per recesso da contratto da parte del datore di lavoro durante il periodo di prova e dimissioni del lavoratore per giusta causa. Fa eccezione solo il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

Incentivi per l’intermediazione

Per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei percettori di Adi e Sfi, è previsto il riconoscimento di un premio anche alle agenzie di lavoro e ai Patronati. La misura è stata stabilita nel 30% del bonus contributivo per le agenzie e del 60% per i Patronati che si occupano del collocamento dei soggetti presso i datori di lavoro. Bonus che sale all’80% dell’importo dello sgravio contributivo se l’assunzione è a tempo determinato o stagionale.