A questo mondo non v’è nulla di certo tranne la morte e le tasse“, scriveva Benjamin Franklin in una lettera indirizzata al fisico francese Jean-Baptiste Le Roy nel novembre del 1789. Un’espressione che calza a pennello anche al giorno d’oggi, dove le tasse la fanno da padrone. Tante e diverse, in effetti, sono le tasse che pesano sui bilanci di aziende e famiglie italiane, che spesso riscontrano delle difficoltà a sostenere tali spese.

Le tasse, inoltre, non sono immutabili.

Anzi, sono oggetto di continui cambiamenti normativi a cui è importante prestare attenzione. In tale ambito giunge in nostro aiuto la stessa Agenzia delle Entrate che comunica tempestivamente eventuali novità. Ne è un chiaro esempio una circolare con le istruzioni sul trattamento fiscale del trust. Ecco cosa cambia.

Quali e quante tasse si pagano sul Trust: cosa è cambiato con la circolare delle Entrate

Sul sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata in data 20 ottobre 2022 la circolare numero 34/E che contiene le istruzioni sul trattamento fiscale del trust. Quest’ultime prendono in considerazione le ultime modifiche normative e gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza. Il tutto alla luce dei vari contributi arrivati da studi professionali e associazioni di categoria.

In particolare, la circolare poc’anzi citata fornisce chiarimenti in merito alle imposte dirette. Questo ponendo l’attenzione sulle attribuzioni a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni considerate a fiscalità privilegiata. Al centro dell’attenzione anche le imposte sulle successioni e quelle sulle donazioni. A tal proposito viene chiarito che:

l’imposta deve essere applicata, in linea generale, al momento delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari, recependo così i prevalenti orientamenti giurisprudenziali formatisi di recente. Inoltre, viene riconosciuto il diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell’imposta di successione e donazione eventualmente pagata, in base al precedente orientamento di prassi, all’atto dell’originario apporto di beni e diritti al trust“.

Monitoraggio fiscale e misure a favore dei soggetti con disabilità gravi

La circolare numero 34/E dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce delucidazioni sul monitoraggio fiscale e in merito all’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero, Ivie, e sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero dall’estero, Ivafe.

La circolare fornisce anche chiarimenti in riferimento ai trust istituiti a favore di soggetti con disabilità gravi, di cui alla legge 22 giugno 2016, ovvero la cosiddetta “Legge Dopo di Noi”. In particolare, viene sottolineato, che

l’articolo 6, comma 1 prevede che “I beni e i diritti conferiti in trust […] istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, […] sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto – legge 3 ottobre 2006, n. 262″.