Con la risposta all’interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate fornisce utili chiarimenti relativamente a un intricato caso di trattamento impositivo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni gravante su un soggetto a seguito della revoca del trust. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Quesito dell’istante

L’Istante è un soggetto fittiziamente residente all’estero che utilizzava un trust allo scopo di schermare il proprio patrimonio.

Nel 2018 la Guardia di finanza scopre l’illecito e attribuisce la titolarità dei relativi redditi in capo all’istante quale disponente per l’intero importo e contesta alla medesima la mancata tassazione in Italia degli assets.

In seguito, l’istante ha sottoscritto gli atti di adesione e versato le imposte dovute per gli anni 2014-2016 e rispettando, per le annualità successive, gli adempimenti tributari e gli obblighi sul monitoraggio.

Lo stesso soggetto nel 2020 ha revocato il trust tramite apposito atto notarile, ottenendo, dunque, la completa reintestazione dei beni.

L’Istante chiede all’agenzia delle entrate se per il “ritrasferimento” dei beni dal trust alla sua persona debba provvedere al versamento delle imposte di successione e donazione.

Successione e donazione, il soggetto disponente è lo stesso beneficiario del Trust

In linea di principio, l’Agenzia delle entrate evidenzia che l’attribuzione di beni ai beneficiari di trust da parte del trustee potrebbe determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Per quanto riguarda la fattispecie in esame, assume rilievo la circostanza che il soggetto disponente è lo stesso beneficiario del Trust.

L’assenza di un trasferimento intersoggettivo, dunque, preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo, mancando un trasferimento di ricchezza.

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