Durante le feste si pensa giustamente a quali regali si desidererebbe trovare sotto l’albero di Natale. Un cellulare di ultima generazione, un capo d’abbigliamento griffato o ancora gli ultimi occhiali da sole appena arrivati nel negozio di fiducia. Non da meno un biglietto per una meta esotica tanto lontana dal nostro tran tran quotidiano.

Però, in molti sarebbero contenti se sotto le feste venissero a sapere che quel debito per IMU, TARI e altri tributi locali non deve essere più pagato.

Tale notizia potrebbe essere legata alla decadenza dei termini di accertamento. Dunque facciamo riferimento a quel periodo temporale entro il quale il Fisco, il Comune o altri enti, non possono più richiedere un pagamento che non è stato effettuato alla scadenza prevista per legge e neanche nei termini del ravvedimento.

Rispetto ai tributi locali i termini di decadenza sono fissati in 5 anni. Dunque, è lecito aspettarsi che qualcosa andrà in decadenza al 31 dicembre. Tuttavia, le scadenze ordinarie devono essere coordinate con le norme a carattere emergenziale introdotte durante la pandemia.

I termini di accertamento e prescrizione dei tributi locali

In base all’art.1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 i termini di accertamento sono così individuati:

“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Ciò sta a significare che la notifica, a pena di decadenza (è corretto parla di decadenza non di prescrizione), deve avvenire entro il 5° anno successivo a quello in cui il versamento andava effettuato.

Si faccia attenzione al fatto che anche per i tributi locali non è più prevista la notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall’ente o da società private concessionarie).

Questo perchè la Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, ha esteso l’operatività degli accertamenti esecutivi anche alle entrate patrimoniali e non degli enti territoriali. Ciò con effetti a partire dagli atti emessi dal 1° gennaio 2020. Sono escluse le regioni.

L’accertamento esecutivo riguarda sia le entrate tributarie (Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera), sia quelle patrimoniali (come gli oneri di urbanizzazione, il servizio idrico).

Cosa di prescrive sotto le feste?

In base ai termini sopra citati, al 31 dicembre 2023 sarebbe dovuta andare in decadenza l’annualità:

  • 2018 in riferimento all’omesso versamento;
  • 2017, in riferimento all’omessa/infedele dichiarazione.

Tuttavia, il condizione è d’obbligo. Infatti entrano in gioco le disposizioni di cui all’art. 67 del DL 18/2020. Tale decreto prevede una proroga di 84 giorni dei suddetti termini.

Cosicché, la decadenza dell’attività di acc.to per i tributi locali rispetto agli anni citati si avrà solo al 25 marzo 2024.

Prescrizione tributi locali. La prescrizione per cartelle e ingiunzioni fiscali

Il discorso sulla prescrizione dei tributi locali (sarebbe corretto parlare di decadenza) cambia per quanto riguarda l’attività di riscossione. Dunque il riferimento è all’emissione della cartella o dell’ingiunzione. Tenendo in considerazione che nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (vedi comma 163 L.296/2006).  

A tal proposito l’art. 68 del D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, ha disposto la sospensione dell’attività di riscossione ossia la sospensione di tutte le entrate tributarie e non.

Tale sospensione riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi laddove siano già stati affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione.

La sospensione ha avuto effetti dall’8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021. Dunque i termini di riscossione sono prorogati di 542 gg.

Tenendo conto però che i termini per «i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Cosicché decadrà al 31 dicembre 2023 l’attività di riscossione (cartelle o ingiunzioni) per gli accertamenti divenuti definitivi nel 2018; decadranno invece al 25 giugno 2024, gli accertamenti divenuti definitiva nel 2019. In tale ultimo caso c’è la piena attuazione della proroga di 542 gg.

Riassumendo…

  • A fine anno si spera nella decadenza dei termini di accertamento o riscossione;
  • le scadenze ordinarie devono essere coordinate con le norme di emergenza approvate durante la pandemia;
  • al 31 dicembre 2023 decade l’attività di riscossione (cartelle o ingiunzioni) per gli accertamenti divenuti definitivi nel 2018