È sempre più ricorrente il tema della prescrizione dei tributi e delle cartelle di pagamento e pertanto nella vita professionale, così come in quella di tutti i giorni, ci si trova a confrontarsi sul tema.

Nel presente elaborato si vuole porre l’attenzione sul termine di prescrizione dei tributi locali (IMU, TASI, ICI, TARES, TARSU, ecc) che definiremo fin d’ora quinquennale.

Preliminarmente giova ricordare che in diritto le nozioni di prescrizione e decadenza si trovano nel Codice Civile agli artt.

2934 e 2964.
La prescrizione è da intendersi come l’estinzione di un rapporto a seguito dell’inerzia, per un certo periodo di tempo definito dalla legge, del soggetto titolare del diritto. Tale istituto ha ad oggetto tutti i diritti soggettivi con esclusione di quelli indisponibili e del diritto di proprietà nonché di alcuni diritti di azione. Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni (art. 2946 del Codice Civile), ma vi è anche un termine ventennale (artt. 954, 970, 1014, 1073 del Codice Civile) ed un termine di prescrizione breve fissato in cinque anni (artt. 2958 e 2947 del Codice Civile).

Dottrina e giurisprudenza si sono più volte interrogate ed espresse in tema di prescrizione delle cartelle di pagamento giungendo, negli ultimi tempi, a conclusioni univoche incentrate sul riconoscimento della prescrizione breve anche per i debiti erariali.
Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’applicabilità del termine di prescrizione breve ai tributi locali da intendersi estesa anche al caso di mancata opposizione della cartella di pagamento.
La pronuncia in questione è l’Ordinanza n. 20956 del 06/08/2019. Nella fattispecie in esame un contribuente impugnava dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma un’intimazione al pagamento per ICI, notificata il 28/03/2014 e relativa agli anni d’imposta dal 2000 al 2003 e la relativa cartella di pagamento presupposta, assumendo il difetto di notifica e la prescrizione del credito. I Giudici di prime cure, con Sentenza n.

3039/22/14, rigettava il ricorso, in ragione della definitività della pretesa fiscale per la rituale notifica della cartella presupposta.
Il contribuente proponeva appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con Sentenza n. 2861/35/15, respingeva quanto dedotto assumendo la regolarità della notifica della cartella e la corretta applicazione del termine di prescrizione decennale. L’appellante si trovava così costretto a ricorrere per la Cassazione.
Tralasciando il tema del difetto di notifica, ci concentreremo sulla prescrizione. Sul tema il contribuente censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992 (in tema di liquidazione ed accertamento dei Comuni) e la falsa applicazione degli artt. 2948 e 2953 del Codice Civile, ritenendo non decorso il termine di prescrizione, con la conseguenza che il tributo si sarebbe prescritto essendo abbondantemente decorsi i cinque anni dalla notifica della cartella avvenuta il 14/03/2008 a quella della notifica dell’intimazione di pagamento, avvenuta in data 28/03/2014.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo accogliendo il ricorso e censurando l’operato dei Giudici di seconde cure i quali avevano ritenuto non applicabile il termine di prescrizione quinquennale prevista per la tipologia di tributo, bensì il termine di prescrizione decennale (art. 2946 del Codice Civile) in virtù della mancata impugnazione della cartella di pagamento, divenuta pertanto esecutiva.

Questa la motivazione della Suprema Corte: “nella fattispecie, il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposte è quinquennale, attesa che la definitività data dall’omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all’applicazione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza” e ancora “… Il Giudice del merito non si è attenuto ai principi esposti, in quanto, una volta verificato che l’intimazione ad adempiere è stata notificata trascorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, cui il contribuente ha prestato acquiescenza, lasciando scadere il termine concesso per l’opposizione, avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione più breve (quello quinquennale) previsto per il debito tributario sottostante la cartella di pagamento.

”.
Nella sentenza in esame pertanto, viene ribadito l’effetto sostanziale della erretrattabilità del credito, ma non della sua conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale nel caso di cartella di pagamento non impugnata e pertanto di accertamento divenuto definitivo.
Interessante sul tema una precedente Sentenza della Corte di Cassazione, la n. 29996 del 20 novembre 2018 avendo simile thema decidendum: “… la prescrizione è fissata, anche una volta che la cartella sia divenuta definitiva, dalla legge regolativa del tributo, ad eccezione del caso nel quale il titolo che fonda la cartella sia un titolo giudiziale definitivo”.

Si può compendiare quanto esposto confermando la prescrizione quinquennale dei tributi erariali e locali, così come tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli entri previdenziali, di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
Pertanto anche nel caso di cartelle di pagamento non impugnate dal contribuente e divenute definitive, la prescrizione deve riferirsi sempre alla tipologia di tributo ad essa sottostante e di conseguenza essere verificata.

Nel caso in esame l’intimazione di pagamento veniva notificata al contribuente in data 28/03/2014 a fronte di una cartella di pagamento notificata il 14/03/2008 e mai impugnata. Valutata la prescrizione relativa ai tributi sottesi alla cartella, nel caso di specie quinquennale trattandosi di tributi locali, è da ritenersi prescritta la richiesta avanzata dall’Ente della riscossione.