Con risposta n. 503 all’interpello di un contribuente, avente ad oggetto: “Articoli 86 e 170 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Valutazione antibuso di una cessione di immobile plusvalente a seguito di trasformazione societaria progressiva”, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa operazioni di trasformazioni di società per scopi meramente fiscali.

 

L’oggetto d’interpello

La questione riguarda una società di persone che vorrebbe riorganizzare il proprio assetto societario, effettuando una trasformazione in una Srl.

Lo scopo di questa trasformazione è, sostanzialmente, uno solo, ossia quello di rivendere un immobile sociale fatiscente, allo stato non utilizzato né utilizzabile, determinando, in questo modo, una plusvalenza tassabile, corrispondente all’intero corrispettivo da cessione, con aliquota del 24%, al posto delle aliquote Irpef progressive spettanti ai soci.

 

La risposta dell’agenzia delle Entrate

L’Ade, attraverso la risposta all’interpello sopracitato: «Non ritiene che detto vantaggio fiscale risulti indebito, dal momento che non risulta violata alcuna ratio legis impositiva riguardante le plusvalenze sui beni immobili. Che la cessione dell’immobile sia effettuata nell’ambito di una società trasparente ai fini fiscali (società di persone) o nell’ambito di una società opaca (società di capitali), non muta la base imponibile su cui calcolare l’imposta.

È la scelta del regime impositivo (trasparente o opaco) che comporta, nello specifico caso in esame, un risparmio di aliquota di imposta, scelta che non appare sindacabile in ottica anti-abuso risultando posta dall’ordinamento tributario su un piano di pari dignità».

 

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