Trasferimento lavoro legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, mi presento, sono un militare della Guardia di Finanza di 30 anni e faccio servizio nel corpo da 6 anni più altri 4 anni di esercito e cerco disperatamente aiuto per far sì che mi venga accettata la domanda di trasferimento per prestare assistenza a mia sorella di anni 32, titolare di legge 104 art.3 comma 3, affetta da una insufficienza mentale grave, nevrosi ossessiva,….. mi rendo conto che non è facile ragionare con un’ amministrazione come la mia in quanto essendo militare della gdf, sono soggetto a diverse situazioni …. premetto che sono un finanziere semplice e faccio servizio in un comando regionale che si trova nella regione …. precisamente nell’ Aeroporto militare, non ho nessuna specializzazione che mi vincola a rimanere lì, chiedo di essere trasferito a …… che ha una carenza di personale di 10 unità per quanto riguarda il mio grado, la mia famiglia è composta dai miei genitori di cui mia madre di anni 61 con un invalidità riconosciuta dall’ inps del 60% da mio padre di anni 63 ancora lavoratore soggetto ai vari acciacchi che si hanno a quella età: pressione alta etc … e da due sorelle di cui una è quella che ha problemi … l’altra ha 24 anni ed è tesserata in una società sportiva di pallavolo a …., soggetta a trasferte e comunque non è intenzionata a stare con mia sorella e a prendersene cura, la sorella che non sta bene oltre ad avere i problemi sopra citati ha anche un certo peso e soffre di enuresi ed encopresi notturna e diurna ma sopratutto a causa della sua nevrosi ossessiva non si fa toccare da nessuno che subito va in escandescenze, fuorché dai genitori e da me, naturalmente ha bisogno di assistenza continua cosa che i miei genitori non sono più in grado di garantire e vorrei prendermene carico io. Che possibilità ho di ottenere il trasferimento ? Come mi consiglia di procedere ? Grazie.

Risposta

Per ottenere il trasferimento per assistere il familiare con legge 104, non è necessario essere convivente, lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 23857 dell’11 ottobre 2017.

La Sentenza chiarisce che esiste il posto vacante, il dipendente con i benefici della legge 104, può chiedere il trasferimento e tale diritto non può essere negato.
L’azienda può negare il diritto solo se subentrano esigenze straordinarie produttive. Viene chiarito anche un aspetto molto importante, il lavoratore può chiedere il trasferimento anche se non ha la residenza con il familiare disabile d’assistere.

È possibile ottenere il trasferimento per assistere un familiare disabile, con la legge 104 e non serve essere conviventi. Il diritto della scelta del posto di lavoro, tra l’altro, per chi è titolare di legge 104, non spetta soltanto al momento dell’assunzione ma anche successivamente. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 23857 dell’11 ottobre 2017 la quale afferma che il dipendente titolare dei benefici della legge 104 può chiedere il trasferimento all’azienda per avvicinarsi al luogo di residenza del familiare disabile che deve assistere. Se nel luogo indicato dal dipendente l’azienda ha una sede con posti vacanti, non può negare il diritto del dipendente, ma se l’azienda non ha possibilità di trovare la collocazione dovrà addurre al diniego solo con straordinarie esigenze produttive.

Questo diritto trova molti ostacoli nel settore pubblico, e il più delle volte non viene concesso, molte amministrazioni militari respingono le richieste di trasferimento, giustificando il rifiuto sulla base di “generiche esigenze di servizio”.

Consigliamo di leggere: Permessi legge 104, diritto di priorità e quando possono essere rifiutati

Conclusioni

Lei può presentare la richiesta di trasferimento per assistere sua sorella con legge 104, deve dimostrare a mio avviso anche le difficoltà di assistenza da parte dei genitori conviventi, solo così potrà forse ottenere il trasferimento.

Ricordiamo che il datore di lavoro, sia pubblico che privato, ricevuta l’istanza di fruizione all’agevolazione da parte del dipendente interessato, deve verificare l’adeguatezza, la correttezza della documentazione e la ricorrenza dei presupposti legittimanti la concessione e, in base alle risultanze, concede o meno i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge n. 104 del 1992.

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