Dalla data di entrate in vigore del D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode, anche per il bonus ristrutturazione, è necessaria l’apposizione del visto di conformità nonché l’asseverazione sulla congruità delle spese. Tali indicazioni valgono se il contribuente opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante per la ristrutturazione. Detto ciò, è lecito chiedersi se in caso di cessione dell’immobile per il quale si sta beneficiando del bonus ristrutturazione serva anche il visto di conformità per cedere la detrazione residua acquisita in capo all’acquirente dell’immobile.

Ecco quello che c’è da sapere.

Il bonus ristrutturazione in caso di trasferimento dell’immobile

In caso di trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, le relative quote di detrazione non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

Le parti possono anche non prevedere il trasferimento della detrazione.

Infatti, nella circolare n° 7/E 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti. Nella scrittura deve essere specificato che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato.

Ad ogni modo, salvo specifico accordo, la detrazione residua passa all’acquirente dell’immobile. Tale soggetto diventa colui che ha diritto alla detrazione residua.

Serve il visto di conformità?

E’ lecito chiedersi se in caso di cessione dell’immobile per il quale si sta beneficiando del bonus ristrutturazione, serva anche il visto di conformità per cedere la detrazione residua acquisita in capo all’acquirente dell’immobile.

Visto di conformità reso obbligatorio dal D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode, anche per i bonus edilizi diversi dal superbonus. In caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante.

Ebbene, in base a quanto riportato nella circolare n° 16/E 2021:

l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal Decreto anti-frodi, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Dunque, sembrerebbe di capire che il visto di conformità è necessario anche in caso di ulteriore cessione delle rate residue del bonus ristrutturazione acquisite dall’acquirente dell’immobile oggetto dei lavori. Anche con spese di ristrutturazione sostenute nel 2020 o 2021.