Impazza sul web la notizia di una nuova legge sul matrimonio che porterebbe al coniuge tradito un risarcimento da 20 a 100mila euro.

Secondo la notizia la modifica all’articolo 143 del codice civile porterebbe il coniuge che tradisce a dover risarcire il partner con una cifra che varia dai 20 ai 100mila euro, in base alla colpa del traditore: se è reitera costerà di più. Se quindi uno dei due coniugi dovesse avere una storia con una terza persona che dura da diversi anno, o, addirittura, avere più amanti, la cifra del risarcimento arriverebbe a 100mila euro.

“E’ chiaro che il coniuge tradito dovrà provare con assoluta e inconfutabile certezza l’infedeltà del partner, e potrà inoltre richiedere l’annullamento istantaneo del matrimonio. Ricordiamo che l’articolo 143 sancisce l’obbligo di fedeltà per i coniugi. Finora ha avuto solo un significato “formale”, adesso diventerà un vero e proprio vincolo, e chi subirà il torto del tradimento avrà diritto a un lauto risarcimento. Tradire il coniuge, insomma, sarà da ora in poi una violazione al contratto matrimoniale, e si dovranno pagare le conseguenze.” si legge nella notizia.

Notizia vera o ennesima bufala del web per attirare visualizzazioni?  Non vi è alcuna notizia che riporti una modifica all’articolo 143 del codice civile anche se in merito a risarcimento in materia divorzio ci sono diverse sentenze che stabiliscono i danni derivati dall’infedeltà. Per citarne una la sentenza 18853 del 15 settembre 2011 della Corte di cassazione che ha stabilito il principio di risarcibilità dei danni che derivano dall’infedeltà coniugale.

Con il matrimonio i coniugi acquisiscono reciprocamente l’obbligo di fedeltà ma non sempre i giudici puniscono le violazioni al dovere di fedeltà coniugale poichè sono necessari due requisiti: che il tradimento determini l’intorrebilità della convivenza e che sussista un nesso di causa- effetto tra tradimento e la decisione di separarsi.

Con la sentenza citata, però, la Suprema Corte apre nuove possibilità di contenzioso affermando che le violazioni dei doveri matrimoniali possono integrare un illecito civile suscettibile al risarcimento del danno nel confronti di chi le subisce. La causa che ha portato a questa sentenza vedeva la moglie, tradita, riportare un sanno alla salute in conseguenza del tradimento subito applicando il presente principio: “I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni”.