Con la risposta all’Interpello n. 54 del 21 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti sulla tassazione dei trasferimenti della proprietà di titoli azionari e altri strumenti finanziari partecipativi, la c.d. Tobin Tax.

Istituita dalla Legge 228/2013 (legge stabilità 2013), la Tobin Tax è entrata in vigore il primo marzo 2013.

La tassazione è a carico dell’acquirente e si applica alle seguenti fattispecie:

  • trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi (comma 491),
  • contratti derivati e su titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (comma 492),
  • operazioni “ad alta frequenza” (comma 495).

Tobin Tax: chi deve pagarla?

La Tobin Tax deve essere pagata dai seguenti soggetti:

  • gli acquirenti per i quali è stata eseguita una transazione finanziaria, incluso il trasferimento di proprietà di azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi,
  • entrambe le parti di contratti derivati e altri valori mobiliari,
  • i soggetti che inseriscono ordini di vendita e acquisto, che revisionano o cancellano operazioni definite “ad alta frequenza”.

Tobin Tax 2021: aliquota

La c.

d. Tobin Tax, imposta sulle transazioni finanziarie, è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 1 commi da 491 a 500 della Legge 228/2012, in particolare si applica un’aliquota dello 0,2% sul valore della transazione al trasferimento dei titoli rappresentativi di strumenti finanziari a prescindere dal luogo di residenza del soggetto emittente il certificato ed ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 6 dell’articolo 2346 Codice Civile emessi da società residenti nel territorio dello Stato.

Tobin Tax 2021, i chiarimenti del Fisco

Nell’interpello n. 54 del 21 gennaio 2021 il quesito è posto da una società unipersonale partecipata dal socio amministratore, la quale ha deciso di dar luogo ad un aumento di capitale.

La quota capitale è interamente sottoscritta dal socio unico mediante conferimento di azioni di altra società che rappresentano il 34,504% del capitale sociale.

A seguito della operazione le azioni di una società sono passate dalla proprietà del socio a quelle dell’altra società.

L’istante chiede al Fisco se tale operazione sia soggetta a Tobin Tax.

Analizzando la fattispecie in esame si tratta di una quota di partecipazione che non consente di far conseguire

“la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali”.

Pertanto, l’operazione di conferimento, non rientrando nell’ambito applicativo dell’articolo 15, primo comma, lettera h), sconterà l’aliquota ordinaria.