Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) hanno pubblicato alcune FAQ sul titolare effettivo.

Le FAQ chiariscono meglio come procedere per l’identificazione del titolare effettivo, fornendo anche indicazioni sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro dei titolari effettivi.

Sono tenuti a comunicare il titolare effettivo tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, ecc.), le SPA, le società in accomandita per azioni, le società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili.

Detto ciò, vediamo quali sono stati i principali chiarimenti forniti con le FAQ in parola.

Il titolare effettivo. Un cenno

Quando si parla di titolare effettivo, si fa riferimento  alla persona fisica (una o più) che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Nei fatti si tratta del soggetto a cui è riconducibile l’effettività titolarità di una persona giuridica, ad esempio una SRL.

L’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il titolare effettivo è sancito con l’art.21 D.Lgs 231/2007, in materia di obblighi antiriciclaggio.

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile.

lL Decreto n. 55 dell’11 marzo 2022 ha fissato le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva:
delle imprese dotate di personalità giuridica; delle persone giuridiche private; dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali; degli istituti giuridici affini al trust.

Successivamente, con il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 29 settembre 2023, è stata attestata l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. In tal modo è scattato il semaforo verde per l’adempimento della prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati. Comunicazione che scadrà in data 11 dicembre 2023.

L’individuazione del titolare effettivo ha impatti anche sulla compilazione della dichiarazione dei redditi.

Titolare effettivo. Nuove FAQ MEF-BanKitalia

Proprio rispetto all’adempimento in parola, Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) hanno pubblicato alcune FAQ sul titolare effettivo.

Noi di Investire Oggi, ne abbiamo selezionato tre di particolare importanza.

Qual è il criterio per individuare il titolare effettivo di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 nell’ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali?

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, titolare effettivo è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. Stante, quindi, l’esigenza, per finalità antiriciclaggio, di risalire al soggetto per conto del quale l’operatività è svolta, la titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale “ultimate beneficial owner”, ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’articolo 20 del d.

lgs. 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale

Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi è un ordine di successione nell’applicazione dei criteri della proprietà e del controllo di cui all’articolo 20, commi 2 e 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231?

Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di una società di capitali, il c.d. criterio della proprietà e il c.d. criterio del controllo di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 trovano applicazione secondo l’ordine indicato dalla norma.

Nell’ipotesi in cui vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche, la stessa o le stesse sono da qualificarsi come titolare effettivo (comma 2). Al c.d. criterio del controllo si farà ricorso soltanto in via subordinata, “nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente […]” (comma 3).Nell’ipotesi in cui l’applicazione di entrambi i precedenti criteri non abbia consentito di identificare il titolare effettivo, si applica il c.d. criterio residuale di cui al comma 5 del medesimo articolo 20, secondo cui il titolare effettivo “coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
In ogni caso, nell’individuazione del titolare effettivo, i soggetti obbligati tengono conto di ogni informazione a loro disposizione per individuare la persona fisica nell’interesse della quale è effettivamente instaurato il rapporto o eseguita l’operazione.

Qualora trovi applicazione in via residuale il criterio di cui all’articolo 20, comma 5, del d.
lgs. 21 novembre 2007, n. 231, le persone fisiche alle quali spettino i poteri ivi previsti devono essere considerate titolari effettivi in ogni caso in forma cumulativa oppure si individua come titolare effettivo solo una o più di queste figure?

In applicazione del criterio residuale di cui all’articolo 20, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il titolare effettivo va individuato nella figura del soggetto titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non necessariamente in forma cumulativa, ma individuando la persona fisica o le persone fisiche alle quali spetti in concreto il potere generale di gestione della società cliente e il potere di vincolare la stessa verso l’esterno. Questa operazione comporta una verifica concreta dello specifico assetto organizzativo di ciascun ente.

Riassumendo…

  • Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) hanno pubblicato alcune FAQ sul titolare effettivo;
  • Le FAQ chiariscono meglio come procedere alla sua identificazione;
  • Le banche così come gli intermediari finanziari nello svolgimento della propria attività devono individuare rispetto al cliente con il quale si interfacciano chi è effettivamente il titolare effettivo di quello specifico rapporto.