Nel quadro RU del Modello Redditi 2023, righi RU150 e RU151, il contribuente è tenuto ad inserire le  informazioni richieste dalla legge in materia di antiriciclaggio ai fini dell’accertamento della la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi ed il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

I dati sono richiesti per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022, con riferimento ai crediti d’imposta rientranti nella misura PNRR Transizione 4.0 (formazione 4.0, ricerca e sviluppo ed il credito beni strumentali).

La quesitone del titolare effettivo

La questione del titolare effettivo è salita alla ribalta soprattutto negli ultimi mesi con l’adozione dei decreti che hanno reso effettivamente operativo l’obbligo di comunicazione.

Per Titolare Effettivo si intende la persona fisica (una o più) che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

La comunicazione del titolare effettivo trova fondamento nella normativa antiriciclaggio (articolo 21, D. Lgs. 231/2007):

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile.

Con il Decreto n. 55 dell’11 marzo 2022 sono state introdotte le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva:

  • delle imprese dotate di personalità giuridica;
  • delle persone giuridiche private;
  • dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali;
  • degli istituti giuridici affini al trust.

Si tratta dei soggetti obbligati alla comunicazione dei dati del titolare effettivo al Registro delle imprese.

Nello specifico l’obbligo di comunicazione riguarda tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, ecc.), le SPA, le società in accomandita per azioni, le società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato poi il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Decreto di attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

L’adempimento della prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati scadrà in data 11 dicembre 2023.

Le imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini costituite successivamente alla data del 10 ottobre 2023, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.

Chi è il titolare effettivo: guida alla compilazione del rigo RU 150

Come accennato in premessa, la questione del titolare effettivo coinvolge anche la compilazione della dichiarazione dei redditi, modello Redditi. Righi RU150 e RU151.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) nei righi citati sono richieste informazioni volte ad accertare rispettivamente:

  • la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi;
  • il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.

Venendo alla compilazione, per fare un esempio, come da istruzioni del modello Redditi, con riferimento al credito Formazione 4.0 – Codice credito F7, nel rigo  RU150, per ogni titolare effettivo persona fisica dovrà essere indicato:

  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
  • i dati relativi al domicilio anagrafico all’estero, se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 20 a 23).

Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 31 dicembre 2021, n.

33, è tenuto a compilare il rigo RU151.

Indicando a tal fine: in colonna 1, il codice del credito d’imposta; in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati; in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.

Riassumendo…

  • La questione del titolare effettivo è salita all’attenzione negli ultimi mesi con l’approvazione dei decreti che rendono effettivamente operativa la normativa antiriciclaggio;
  • anche nella compilazione del modello Redditi sono richieste informazioni ai fini dell’individuazione del titolare effettivo;
  • dovranno essere compilati i Righi RU150 e RU151 per i crediti d’imposta rientranti nella misura PNRR Transizione 4.0 (formazione 4.0, ricerca e sviluppo ed il credito beni strumentali).