Il pagamento del TFR in ritardo (e anche quello del TFS) fanno maturare interessi in favore del lavoratore avente diritto.
Laddove si tratta di dipendenti pubblici, tali interessi sono anticipati dall’INPS che poi si rivale sull’Amministrazione/Ente datore di lavoro di appartenenza.

Per prima cosa occorre ricordare di cosa stiamo parlando e quali sono i tempi di pagamento del TFR/TFS.

I tempi di pagamento

Come i lavoratori dipendenti del settore privato, anche i dipendenti pubblici, alla cessazione del rapporto di lavoro hanno diritto a ricevere il pagamento dell’indennità di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR).


Sono stabiliti dei tempi entro cui l’Amministrazione/Ente pubblico di appartenenza è chiamata a liquidare e pagare la prestazione. In dettaglio, ciò deve avvenire:

  • entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;
  • dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per:
    • raggiungimento del limite di età
    • a causa del termine del contratto a tempo determinato
    • oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata;
  • dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi, quali ad esempio:
    • dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione
    • licenziamento/destituzione
    • ecc.

TFR in ritardo, dall’INPS le istruzioni sugli interessi

Come anticipato, in caso di TFR in ritardo (e anche di TFS pensionati), maturano interessi in favore del lavoratore. Tali interessi sono a carico dell’Amministrazione/Ente di appartenenza ma anticipati dall’INPS che poi ne ha diritto di rivalsa sull’Amministrazione/Ente stesso.

Nei casi in cui il pagamento TFR/TFS doveva avvenire entro i 105 giorni, gli interessi decorrono sin da subito.

Laddove, invece, la prestazione era da pagarsi dopo 12 mesi o dopo 24 mesi, gli interessi decorrono se il pagamento non è corrisposto entro i successivi 3 mesi.

L’INPS ricorda le istruzioni per rivalsa interessi TFR in ritardo e lo fa nel Messaggio n. 3550 del 10 ottobre 2023, dove chiarisce che, a seconda dell’importo cumulato a titolo di interessi,

l’istituto procede al recupero dei crediti nel primo o nel secondo semestre dell’anno, chiarendo che “in ogni caso, nel secondo semestre la procedura sarà avviata comunque, a prescindere dall’importo cumulato nell’anno, purché il dovuto risulti superiore a 12 euro.

Inoltre, è detto che laddove l’Amministrazione/Ente destinatario della rivalsa voglia contestare detto recupero deve agire tramite la procedura dedicata “Rivalse Ente”, accessibile nella propria Area riservata del sito istituzionale INPS.

Riassumendo…

  • anche i dipendenti pubblici, alla cessazione del rapporto di lavoro hanno diritto alla liquidazione del TFS (trattamento fine servizio) o TFR (trattamento di fine rapporto)
  • il pagamento del TFR in ritardo (e anche del TFS) comporta anche il pagamento di interessi
  • gli interessi sono anticipati dall’INPS che poi ha diritto di rivalsa verso l’Amministrazione/Ente di appartenenze
  • l’INPS nel Messaggio n. 3550 del 10 ottobre 2023 ha chiarito i tempi di rivalsa e le modalità per l’Amministrazione/Ente di fare ricorso.