Quali diritti sono riconosciuti al compagno convivente? Vi rientra anche la liquidazione del TFR (come previsto in caso di matrimonio per il coniuge superstite)? Su questo aspetto le idee non sono sempre chiare. In realtà il legislatore (Legge 20 maggio 2016, n. 76) non ha lasciato dubbi, equiparando le parti dell’unione civile ai coniugi uniti nel vincolo del matrimonio, stabilendo espressamente che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti […] si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso“.

Ciò allo scopo di garantire la tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi che derivano dall’unione civile tra persone dello stesso sesso in condizioni di parità rispetto al matrimonio.

In merito alla liquidazione del TFR al compagno convivente superstite, la legge (articolo 1, comma 17, della Legge 20 maggio 2016, n. 76) stabilisce espressamente che “in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile“.

Anticipo TFR per esigenze del compagno convivente: che cosa dice la legge

Sulla base di questa premessa, in caso di richiesta di anticipo tfr, occorre tener presente che:

  • l’anticipo per spese sanitarie può essere richiesta anche per terapie o interventi straordinari che riguardano il partner nell’unione civile;
  • l’anticipo per acquisto della prima casa per sé o per il figlio, qualora l’assicurato sia unito civilmente, può essere richiesta solo se l’altra parte dell’unione civile non risulti già proprietaria o comproprietaria di altro alloggio ubicato nello stesso comune di residenza o di lavoro che, nella quota di proprietà, sia idoneo alle esigenze familiari.

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