Un nostro lettore ci chiede: «Ho realizzato, nel cortile interno di una veranda al mare, una tettoia poggiata alla facciata della casa posteriormente e, anteriormente, su due pilastri di alluminio. La tettoia è realizzata con dei pannelli coibentanti di alluminio. Vorrei sapere se i costi sono detraibili sul 730 e ancora era necessario attivare una procedura particolare per la realizzazione: vale a dire SCIA o altro?».

In tema di ristrutturazioni casa, la normativa spesso non è delle più chiare.

Esistono diversi tipi di agevolazione fiscali, motivo per cui spesso si genera confusione tra i contribuenti.

Di quali tipi di agevolazioni fiscale oggi è possibile usufruire?

Con legge di bilancio 2019, in buona sostanza, vengono prorogate tutte le agevolazioni del 2018 in tema di ristrutturazione casa, in particolare vengono riproposti i:

  • Bonus ristrutturazioni: per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire di una detrazione IRPEF del 50% fino al limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
  • Bonus mobili: È una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
  • Bonus verde: È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2019 per i seguenti interventi: «sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi» oppure per la «realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili». La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
  • Ecobonus: consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi); l’installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65% anche in questo caso da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Tettoie, gazebo e pergolati

Per quanto riguarda il caso del nostro lettore, ad essere interessati sono le agevolazioni per il bonus ristrutturazione, bonus mobili, bonus verde o Ecobonus?

In realtà, nessuno di essi.

Con buona pace per il nostro lettore, gazebo, tettoie e pergolati, in attesa di una pronuncia chiara da parte dell’agenzia delle entrate, sono da considerare, oggi, come interventi esclusi da queste detrazioni fiscali.

Per quanto riguarda i bonus legati alla ristrutturazione edilizia (Bonus ristrutturazioni e bonus mobili) è la stessa agenzia delle entrate che fornisce ed aggiorna l’elenco di tutti gli interventi su cui è possibile usufruire di una detrazione fiscale. Non rientrano nell’elenco gli interventi riguardanti tettoie o simili.

Per maggiori informazioni ecco le guida aggiornate dell’agenzia delle entrate:

Per l’agevolazione fiscale del cosiddetto bonus verde, la normativa prescrive che si tratta di: «sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi», oppure «realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili». Tutto questo, a ben vedere, fa pensare ad una esclusione anche di questa agevolazione per le tettoie che non hanno niente a che fare con interventi a ciò inerenti.

In ultima ipotesi, un caso particolare potrebbe essere rappresentato da tutte quelle tettoie o simili che permettono una schermatura dell’edificio dai raggi solari. In questa ipotesi è possibile usufruire dell’ecobonus.

Quando è richiesto il permesso di costruire?

Per quanto riguarda il secondo quesito posto: «è necessario attivare una procedura particolare per la realizzazione: vale a dire SCIA o altro?».

Non è possibile dare una risposta univoca, in generale vi è l’obbligo di presentare il cosiddetto “permesso di costruire (PDC)” solo nei casi in cui l’intervento è volto alla realizzazione di strutture di grandi dimensioni, tali da escluderne l’accessorietà dello stesso.

Al contrario, tale obbligo non sussiste, nel caso in cui emerga in modo chiaro, che tali interventi, rappresentino un semplice arredo o decoro dello stesso immobile.

Va presentata “segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia”, in tutti quei casi di interventi edili, che non rientrino nel novero delle “attività ad edilizia libera” e nemmeno in quelli per cui vi è obbligo di presentazione del “permesso di costruire (PDC)”. Ne sono esempio tutti quegli interventi di:

  • Manutenzione straordinaria;
  • Restauro e di risanamento;
  • Cambio di destinazione d’uso;
  • Rinnovamento di impianti tecnologici;
  • Ecc.

Infine la cosiddetta CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), deve essere presentata per tuti quegli interventi in cui non sono necessari né la SCIA, né il permesso di costruire e per i casi in cui non si tratta di attività di edilizia libera.