Lunedì 1° febbraio, è il termine ultimo per denunciare l’intervenuta variazione, senza incorrere in sanzioni o penalizzazioni, dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatesi nel 2015. La scadenza ordinaria per la comunicazione dei cambiamenti , in aumento o in diminuzione del reddito dominicale e agrario dei terreni, cade il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. Per quest’anno, il termine si sposta in avanti di un giorno poiché il mese di gennaio finisce di domenica.

I contribuenti obbligati alla presentazione della denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni

La denuncia va presentata dai titolari di redditi dominicale e agrario dei terreni, per denunciare le variazioni dei terreni verificatesi nel 2015.

I contribuenti per la presentazione della denuncia possono scegliere tra l’invio telematico, utilizzando il software Docte 2.0 oppure presentando la dichiarazione al competente Ufficio Provinciale-Territorio dell’Agenzia delle Entrate. La denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni interessa le seguenti categorie di contribuenti:

  • dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali;
  • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;
  • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
  • società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
  • enti che non svolgono attività commerciali;
  • organi e amministrazioni dello Stato;
  • altri soggetti.

Come nasce l’adempimento – Variazioni in aumento e in diminuzione

L’articolo 30 del Tuir (Dpr 917/1986) stabilisce le norme per l’adempimento della denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario dei terreni. Secondo l’art. 30, le variazioni del reddito dominicale, in aumento o in diminuzione, devono essere denunciate dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, con apposito modello, nel quale vanno indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e, se queste riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento dei terreni.

I commi 1 e 2 dell’articolo 29 del Tuir definiscono, rispettivamente:

  • variazioni del reddito dominicale in aumento, quelle derivanti dalla sostituzione del prodotto coltivato, rispetto a quanto indicato in catasto, con un altro di maggiore reddito;
  • variazioni del reddito dominicale in diminuzione, quelle avvenute in senso opposto, cioè quando la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto avviene con un’altra di minore reddito oppure quando si riduce la capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, o per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni. I termini dell’adempimento e il periodo d’imposta interessato.

Le variazioni in aumento, dei redditi dominicali  e agrari del terreni, devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti (art. 30, comma 2 ), le variazioni hanno effetto da tale anno. Le variazioni in diminuzione, dei redditi dominicali e agrari del terreni,  hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti (art. 30, comma 3) se la denuncia è presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Le variazioni hanno effetto dall’anno in cui avviene la comunicazione. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario.

Omessa dichiarazione e sanzioni

In caso di omessa denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario dei terreni , è prevista una sanzione amministrativa, da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 2.000. Non sono tenuti alla denuncia di variazione colturale i contribuenti che, per richiedere i contributi agricoli Cee, hanno presentato all’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) la dichiarazione sull’uso del terreno (vedi “Variazioni colturali anno 2015, la lista dei comuni in Gazzetta”).

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