Con la Legge di Stabilità 2016 è cambiata l’esenzione per l’IMU terreni agricoli poichè a partire dal 1 gennaio 2016 i criteri per tale esonero di pagamento.   Le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 prevedono, infatti, che l’esenzione possa essere applicata soltanto per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, a prescindere dal Comune in cui si trovano eliminando, in questo modo la distinzione tra Comuni montani e parzialmente montani. Per i terreni ubicati nelle isole minori, invece, l’esenzione è stata confermata.

  Per quanto riguarda, invece, l’esenzione IMU per i terreni agricoli montani e parzialmente montani, dal 1 gennaio 2016 potrà essere applicata soltanto se il comune in cui è ubicato il terreno agricolo risulta montano. Per vedere se il Comune in cui è ubicato il terreno è montano bisogna fare riferimento all’elenco comuni montani del MEF pubblicato nella circolare del Ministero delle Finanze numero9 del 14 giugno 1993 (GU numero 141 del 18 giugno 1993).   A partire dal 1 gennaio 2016 i terreni agricoli non posseduti o condotti da coltivatori diretti o IAP possono usufruire dell’esenzione dal pagamento dell’IMU soltanto se sono ubicati in aree montane.