Il turismo è uno dei settori chiave dell’economia italiana, noto per la sua capacità di generare ricchezza, occupazione e di promuovere l’immagine del Paese all’estero.

Di fronte alle sfide imposte dalla modernizzazione e dalla necessità di adeguamento alle normative sulla sicurezza e sull’accessibilità, il governo italiano ha introdotto una serie di incentivi volti a supportare le imprese turistiche nel loro percorso di innovazione e di miglioramento delle strutture esistenti.

Tra questi, spicca il tax credit turismo, un’opportunità introdotta con il decreto legge n.

152/2021, che mira a sostenere le imprese attraverso crediti d’imposta per interventi specifici e per la digitalizzazione.

Con un recente provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono stati definiti i modelli, le istruzioni e le modalità di comunicazione per la cessione di questi crediti, marcando un passo importante verso la piena attuazione di questo sostegno.

Di cosa si tratta

Volendo fare un excursus sul beneficio, il legislatore ha previsto un credito d’imposta:

  • in favore delle imprese turistiche che hanno effettuato interventi per l’incremento dell’efficienza energetica delle strutture e la riqualificazione antisismica, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per la digitalizzazione, per la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività;
  • per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio.

A ogni credito d’imposta riconosciuto è assegnato un codice per garantirne la tracciabilità. Dunque ciascun beneficiario trova il bonus riconosciuto nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate.

La cessione del tax credit turismo: le istruzioni dell’Agenzia Entrate

In merito alle modalità di utilizzo del tax credit turismo, il bonus può essere usato in compensazione nel Modello F24. I codici tributo per l’utilizzo in compensazione del tax credit turismo sono quelli fissati con la Risoluzione n.

73/2023. Mentre quelli per le agenzie viaggio sono contenuti nella Risoluzione n. 47/2023.

In alternativa alla compensazione, il credito può essere ceduto (solo per intero, quindi non cessione parziale) a terzi soggetti (prima cessione). Sono ammesse anche due ulteriori cessioni rispetto alla prima ma solo se fatte verso:

  • banche;
  • altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Laddove si dovesse compensare solo parte del credito, la residua parte non può essere ceduta ma solo usata ancora in compensazione.

Con il provvedimento del 27 marzo 2024, l’Agenzia Entrate ha pubblicato il modello per comunicare ogni cessione del tax credit turismo e agenzie viaggio. Tale modello di cessione tax credit turismo deve essere inviato all’Agenzia stessa tramite PEC all’indirizzo [email protected].

Detto modello deve essere sottoscritto con firma digitale o autografa dalle parti. In tale ultima eventualità, al modello deve essere allegata copia del documento d’identità dei sottoscrittori.

Riassumendo…

  • il tax credit turismo e agenzie viaggio si può usare in compensazione In F24 o cedere
  • la prima cessione può essere verso qualsiasi terzo soggetto
  • sono ammesse due ulteriori cessioni rispetto alla prima ma solo verso determinati soggetti qualificati
  • la cessione può essere solo per l’intero credito (non parziale)
  • l’Agenzia Entrate ha approvato il modello e pubblicato le istruzioni per comunicare all’Agenzia stessa la cessione del tax credit in esame.