Anche l’Iva indetraibile concorre al canone di locazione su cui calcolare il tax credit locazioni previsto dal decreto Rilancio. A fornire questo importante chiarimento è stata l’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2021. Il bonus agevola i canoni di locazione per immobili non abitativi, effettivamente pagati, con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Sono agevolati anche i pagamenti effettuati nel 2021 e riferiti ai mesi agevolati nell’anno precedente.

Il Tax credit locazioni

A prevedere un credito d’imposta per i canoni di locazione pagati per immobili non abitativi è l’art.28 del D.L. 34/2020, D.

L. Rilancio. Il riferimento agli immobili non abitativi deve esse inteso in senso ampio. Difatti non rileva la loro categoria catastale ma l’effettiva destinazione d’uso. Gli immobili devono essere impiegati nello svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o nell’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il bonus spetta per i canoni di affitto pagati (rileva l’effettivo esborso)  da chi svolge attività d’impresa, arte o professione ecc. Soggetti che devono presentare ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro. Tale limite va verificato in riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Anche gli enti commerciali e le imprese agricole rientrano tra i soggetti beneficiari.

Ai fini dell’accesso al bonus, oltre a rispettare il suddetto limite dei ricavi, è necessario avere subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi agevolati di almeno il cinquanta per cento rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Detto ciò, il requisito potrebbe essere verificato solo per alcuni dei mesi agevolati.

Di conseguenza il credito spetterà solo per i mesi per i quali è stato verificato il calo di fatturato.

A quanto ammonta il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è pari al 60% del canone effettivamente versato. Per i contratti di servizi a prestazioni complesse (ad esempio co-working) o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, il credito d’imposta è pari al 30%. Il bonus non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL Cura Italia (Credito d’imposta per botteghe e negozi) in relazione alle medesime spese di locazione sostenute nel mese di marzo.

Per quali mesi spetta?

Il comma 5 dell’art.28 del D.L. Rilancio individua i mesi per i quali spetta il tax credit locazione; nello specifico il bonus spetta per i canoni di locazione dovuti e versati in riferimento ai mesi di marzo, aprile maggio e giugno 2020. Per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ancora, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021. Tale ultima data è stata fissata dalla Legge di bilancio 2021. Anche il D.L. Ristori è intervenuto sul bonus ampliandone la portata. A tal proposito si veda il nostro articolo “Credito d’imposta locazioni più ampio con il D.L. Ristori“.

Il bonus spetta anche con pagamenti effettuati in ritardo, nel 2021, ma riferiti ai mesi agevolati nel 2020.

L’iva indetraibile e la concorrenza al canone di locazione

Come detto sopra, il credito d’imposta spetta in riferimento ai canoni effettivamente pagati. E’ lecito chiedersi se possa essere oggetto di bonus anche l’eventuale iva indetraibile connessa allo stesso contratto di locazione.

Ebbene, una risposta a proposito è stata fornita dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2021.

In tale sede, l’Agenzia ha chiarito che

il canone di locazione a cui deve essere parametro il bonus affitti deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’art.110, comma1, Lett.a) e b) del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfettarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

Dunque, costituisce una componente di costo, l’eventuale iva indetraibile in forza delle previsioni di cui allart.19bis.1 del DPR 633/1972 ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art.36-bis dello stesso decreto (dispenda da adempimenti per le operazioni esenti).

Invece, non concorre al canone di locazione a cui rapportare il tax credit locazione, la quota dell’Iva indetraibile in applicazione del meccanismo del pro-rata.