Il Tax credit locazioni spetta anche all’ente pubblico nazionale non economico (Enc), per i canoni di locazione relativi all’immobile adibito a sede istituzionale. In riferimento ai pagamenti del periodo marzo – giugno 2020. Indipendentemente dalla sua qualificazione pubblica o privata. Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 169 del 10 marzo.

Difatti, il D.L. Rilancio che ha istituito il tax credit locazioni non opera alcun riferimento alla natura pubblica o privata degli enti non commerciali destinatari del credito d’imposta, utilizzando la locuzione «enti non commerciali» ed estendendo tale regime anche agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il tax credit locazioni

L’art.28 del D.L. 34/2020 disciplina il credito d’imposta pe i canoni di locazione pagati durante la pandemia per immobili ad uso non abitativo. A tal fine non rileva la loro categoria catastale ma l’effettiva destinazione/impiego degli stessi.

Possono beneficare del tax credit locazioni:

  • imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), el comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
  • persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

Non rileva il regime fiscale adottato. Anche i contribuenti forfettari possono richiedere il credito d’imposta.

I requisiti di accesso

Il credito d’imposta spetta agli esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta in corso nel 2019. Inoltre, tali soggetti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese agevolato di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il requisito del calo di fatturato non deve essere verificato:

  • per i soggetti che hanno iniziato l’attivita’ a partire dal 1° gennaio 2019 nonche’
  • ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Il credito d’imposta spetta alle strutture alberghiere, termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Quanto spetta e quali sono i mesi agevolati?

Il credito d’imposta è pari:

  • 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita’ industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attivita’ di lavoro autonomo;
  • 30% per cento in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle suddette attività.

Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda e’ determinato nella misura del 50 per cento.

Il bonus spetta in riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale beneficano del bonus per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Per tali ultimi soggetti, è stata la Legge di bilancio 2021 a disporre la proroga al 30 aprile.

Il bonus spetta anche se si effettuano pagamenti tardivi dei suddetti mesi di affitto agevolati.

Il tax credit locazioni anche per gli enti non commerciali (ENC)

Oltre ai soggetti sopra individuati possono accedere al credito d’imposta:

  • le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Gli enti non commerciali accedono al credito d’imposta relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Difatti, gli enti non commerciali possono fruire del credito d’imposta, anche nelle ipotesi in cui l’ente svolga:

  • oltre all’attività istituzionale,
  • anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.

Come da circolare 14/e 2019:

il legislatore ha inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR (cfr. circolare n. 9/E del 13 aprile 2020).

Per l’attività commerciale svolta, nel periodo d’imposta precedente rispetto a quello per il quale spetta il credito d’imposta, non si devono conseguire ricavi di ammontare superiore al limite di 5 milioni di euro.

In sintesi, nel rispetto delle condizioni fin qui analizzate, gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo svolgimento di attività istituzionale, riferiti ai mesi di: marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

Il credito d’imposta per gli ENC: la risposta n° 169 del 10 marzo

Con la risposta n°169 del 10 marzo, l’Agenzia delle entrate ha affrontato il caso di un ente pubblico nazionale non economico e non commerciale.

  Ente conduttore di un immobile a uso non abitativo (A/10) adibito a propria sede istituzionale. In riferimento a tale immobile è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se sia possibile beneficiare del credito d’imposta pe i canoni corrisposti, nel periodo marzo – giugno 2020.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

La disposizione di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio non opera alcun riferimento alla natura pubblica o privata degli enti non commerciali destinatari del regime di favore, utilizzando la locuzione «enti non commerciali», ed estendendo tale regime anche agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Gli enti non commerciali, dunque, possono accedere al credito d’imposta per gli affitti, indipendentemente se assumono la qualificazione di ente pubblico o privato. Secondo i criteri definiti con la citata circolare n. 14/E del 2020 e con la risoluzione n. 68/E del 2020.

Nel rispetto di tutte le condizioni di accesso al bonus, l’ente pubblico non economico potrà beneficiare, per i canoni di locazione relativi all’immobile adibito a sede istituzionale, per i quali ha effettuato i pagamenti per il periodo marzo – giugno 2020.