Cameriere… champagne!

Recita così una parte del testo di una canzone di Peppino Di Capri. Una bottiglia di champagne per brindare a un incontro. E oggi, invece, lo champagne può stapparlo il cameriere per brindare alla riduzione delle tasse sulle mance che i commensali elargiscono per il servizio ricevuto.

Il cameriere non vive di solo stipendio. Il cameriere vive anche di mance. Un gesto “generoso” fatto dai clienti verso chi, con una camicia, un papillon e un pantalone nero è lì al servire, anche nei giorni di festa, il pranzo o la cena mentre si è comodamente seduti a rilassarsi con amici o parenti.

Le tasse sulle mance, il regime ordinario

Ma le mance per il legislatore e la giurisprudenza fanno reddito per il cameriere. In particolare costituiscono reddito da lavoro dipendente e come tali devono essere tassate.

A livello legislativo, quelli che sono i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono elencati nell’art. 51 del TUIR. Secondo tale norma,

concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

L’art. 51 elenca anche quelli che sono i redditi esclusi dalla definizione di lavoro dipendente e tra questi non rientrano le mance ai camerieri, le quali sono considerate “erogazioni liberali”.

Sono escluse (quindi, non fanno reddito) solo le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco – croupier – direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.

Anche la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26512 del 2021, ha sancito affrontato la problematica delle tasse sulle mance. In dettaglio i giudici hanno ritenuto che le mance erogate dai clienti ai camerieri o altro personale della struttura ricettiva sono da considerarsi come erogazioni liberali e, quindi, come tali confluiscono tra le somme che formano il reddito da lavoro dipendente.

Con la Manovra di bilancio 2023 si riducono le tasse

Essendo, dunque, da considerare come reddito di lavoro dipendente, ne consegue che le tasse sulle mance che il cameriere deve pagare al fisco sono quelle ordinarie IRPEF per scaglioni di reddito. Aliquote IRPEF, che ricordiamo prevedono un primo scaglione con il 23% di tassazione e poi a salire per gli scaglioni successivi.

Ora la Legge di bilancio 2023, pur continuando a classificare le mance come reddito da lavoro dipendente, introduce un regime di tassazione sostitutiva e di favore.

In pratica le mance pagate al cameriere e ad altro personale dei settori della ristorazione e dell’attività ricettive saranno tassate (direttamente dal datore di lavoro) con un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali.

Tale imposta sostitutiva sarà applicata con aliquota del 5%.

Il lavoratore potrà rinunciare alla tassazione sostitutiva dandone comunicazione scritta al datore di lavoro.

Tasse sulle mance, l’aliquota ridotta è limitata (esempio)

Si tenga, comunque, presente che l’imposizione sostitutiva si potrà applicare entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro.

Esempio

Il sig. Franco è cameriere e nel 2022 ha conseguito un reddito dal suo lavoro pari a 30.000 euro. Nel 2023 consegue mance per 8.000 euro. In questo caso, per le tasse sulle mance si potrà applicare l’imposta sostitutiva del 5% solo fino a 7.500 euro, ossia il 25% di 30.000 euro. Gli altri 500 euro saranno assoggettati ad IRPEF.

Altra cosa fondamentale che stabilisce la Manovra è che le tasse sulle mance con aliquota al 5% si potrà applicare solo ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.