Nel calendario scadenze fiscali di marzo 2024, come per gli altri anni, c’è la tassa vidimazione. Il tributo che deve essere pagato per i libri sociali posseduti. Ci riferiamo alla tenuta dei seguenti libri sociali:

  • soci;
  • obbligazioni;
  • adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
  • adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Soggetti obbligati e importo

La tassa vidimazione libri sociali la pagano le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali.

Tenute al pagamento sono anche le società in liquidazione.

L’importo da pagare non è fisso ma forfettizzato in base al valore del capitale sociale al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Con riferimento alla tassa vidimazione 2024, l’importo da versare ammonta a:

  • 516,46 euro, in caso di capitale sociale al 1° gennaio 2024 superiore a 516.456,90 euro;
  • 309,87 euro negli altri casi.

Come detto si tratta di un importo forfettizzato. Quindi, non dipende dal numero di libri sociali tenuti. Anche uno solo dei predetti libri, farà scattare l’importo del tributo per intero, in funzione delle menzionate soglie di capitale sociale.

Tassa vidimazione 2024: scadenza e pagamento

La scadenza di pagamento è il 16 marzo di ogni anno. Per la tassa vidimazione 2024 il versamento può farsi entro il 18 marzo 2024 (cadendo il giorno 16 di sabato). Il pagamento è da eseguirsi:

  • con Modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 ed indicando come “anno di riferimento” quello cui il versamento si riferisce (quindi, ad esempio, “2024”);
  • con bollettino di c/c postale in caso di prima costituzione della società interessata.

In questo secondo caso, il versamento deve essere fatto prima della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA e il bollettino di c/c è da intestarsi a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI.

L’omesso versamento è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro. Si può fare il ravvedimento operoso. Quindi, se ad esempio, si salta la scadenza e si paga nei primi 14 giorni, c’è il ravvedimento sprint con una sanzione pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo. Tutte le riduzioni da ravvedimento operoso nell’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997.

Per il tributo è ammessa la compensazione nel modello F24 e la deduzione in dichiarazione redditi e IRAP.

Riassumendo…

  • la tassa vidimazione libri sociali devono pagarla annualmente le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali. Tenute al pagamento sono anche le società in liquidazione
  • l’importo è forfettizzato e varia in funzione del capitale sociale al 1° gennaio dell’anno di riferimento
  • per chi è già in attività la scadenza è il 16 marzo di ogni anno
  • per chi inizia attività in corso di anno deve pagare prima della dichiarazione inizio attività
  • l’omesso/insufficiente versamento è ravvedibile.