Pronti i codici tributi per pagare la tassa sulle mance prevista con la legge di bilancio 2023 (commi da 58 a 62 legge n. 197 del 2022). Parliamo della nuova imposta sostitutiva che il legislatore ha voluto introdurre per tassare le erogazioni in danaro (regalie) che i commensali (clienti) decidono di elargire ai camerieri ed altro personale di sala e cucina dei ristoranti per il servizio ricevuto.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 51 del TUIR le mance concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.

Infatti, secondo tale norma:

concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Lo stesso art. 51 elenca tassativamente anche quali sono i redditi esclusi da quello da lavoro dipendente e tra questi non rientrano le mance. Sono escluse solo quelle percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco – croupiers – direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.

Le mance sono erogazioni liberali soggette ad IRPEF

Le mance possono farsi rientrare nella locuzione di “erogazioni liberali” di cui all’art. 51 del TUIR. Quindi, come tali sono reddito da lavoro dipendente soggette a tassazione ordinaria (IRPEF e relative addizionali regionale e comunale).

Ecco che, la legge di bilancio 2023 ha deciso di introdurre una tassa sulle mance “sostitutiva” di quella ordinaria IRPEF. Un’imposta sostitutiva con un’aliquota pari al 5%. Dunque, abbastanza favorevole.

La tassazione con l’imposta sostitutiva sarà automatica, nel senso che sarà applicata direttamente dal datore di lavoro.

Il lavoratore però ha possibilità di rinunciarvi e chiedere la tassazione ordinaria IRPEF. La rinuncia deve essere data in modo scritto.

Tassa sulle mance: chi può avere la tassazione sostitutiva

Ricordiamo anche che la tassa sulle mance in commento si può applicare entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro. Inoltre ne potranno godere solo i lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro.

La tassa sulle mance del 5%, dunque, è trattenuta dal datore di lavoro direttamente. Sarà lui stesso poi a dover provvedere al versamento. Il cameriere, lo chef o chi per esso riceverà l’importo della mancia già al netto dell’imposta sostitutiva.

Trovi qui un esempio di come funziona la tassa sulle mance.

I codici tributo per pagare la tassa sulle mance

Ecco, dunque, che al fine di consentire al datore di lavoro il versamento di questa imposta sostitutiva sono stati stabiliti i seguenti codici tributo (Risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023):

  • 1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

La risoluzione indica anche le istruzioni da seguire per la compilazione del Modello F24 per il pagamento.