La manovra salva Italia, il dl 201/11 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 l’ha introdotto e ora l’Agenzia delle entrate, individua le modalità operative per il suo versamento. Stiamo parlando dell’imposta erariale sugli aeromobili privati. Prima di addentrarci a spiegare le modalità tecniche, è bene specificare le caratteristiche principali di tale imposta. (Manovra Monti: le misure fiscali del governo in pillole)

 

Tassa sui beni di lusso: auto e barche

Innanzitutto questa è un’imposta introdotta, nell’ambito della tassa sul lusso, dal governo Monti nella manovra di Natale, anche conosciuta come manovra salva Italia.

L’articolo 16 del dl 201/11 ha previsto infatti la tassazione di beni di lusso, come auto, posto barca e aeromobili privati. In riferimento alle auto, la soglia minima di potenza rilevante è individuata nel valore di  185 kw, per cui si pagherà 20 euro per ogni kw in più. Tuttavia si prevede anche che  l’addizionale erariale sulle auto, subirà una riduzione connessa all’anno di costruzione dello stesso veicolo. In particolare, dopo 5 anni la riduzione è del 60 per cento, del 30% dopo 15 anni e infine del 15% dopo 15 anni. La tassa sulle auto non è più dovuta invece, qualora siano trascorsi 20 anni dalla costruzione del veicolo. Ad essere colpite anche le unità da diporto, e in modo particolare lo  stazionamento  in acque pubbliche. L’imposta in tal caso è connessa alla lunghezza dello scafo. Dal 1° maggio 2012, le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, sono soggette alla tassa annuale di stazionamento, che viene calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, in misure specifiche che vanno dalle 5 euro per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri, passando per le 90 euro per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri, finendo per le 703 euro per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
 Anche qui si prevedono riduzioni in base alla costruzione della barca, per  cui la riduzione è del 15,30 e 45 per cento, dopo 5,10 e 15 anni. Sono esenti dall’applicazione delle imposta in questione invece le imbarcazioni che si trovino in un’area di rimessaggio così anche  le unità da diporto possedute e usate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente per assistenza sanitaria e pronto soccorso. Nessuna imposta, infine, è dovuta per le unità nuove con targa di prova.

 

Tassa sugli aeromobili privati: come funziona

Ad essere colpiti dalla nuova tassa sui beni di lusso, vi sono anche gli aerei privati. In tal caso l’imposta erariale, ai sensi dell’articolo 16, commi 11 e 15 bis del dl 201/11, sugli aeromobili privati, ha come riferimento il peso massimo del velivolo al decollo.

Fino a mille chili, l’imposta annuale è di 1.50 euro al chilo, fino ad arrivare a oltre 10 mila chili, per cui si prevede una misura pari a  7,55 euro al chilo. Per gli elicotteri, l’imposta è al doppio mentre per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, la stessa imposta ha una misura fissa di 450 euro annuali. In merito proprio al versamento di tale imposta, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento e una risoluzione, entrambi adottati e pubblicati il 3 febbraio 2012.

Il comma 12 dell’articolo 16 del dl 201/11 prevede che l’imposta erariale sugli aeromobili privati, deve essere versata al momento in cui si richiede il rilascio o il rinnovo del c.d. certificato di revisione della aeronavigabilità , rapportato all’intero periodo di validità del medesimo certificato.

 

Validità del certificato di aeronavigabilità

Per ciò che riguarda la validità di tale certificato di aeronavigabilità, si prevede che:

–         se esso ha validità inferiore ad un anno, l’imposta e’ dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi, per ogni mese di validità,

 

–         se alla data di entrata in vigore del dl 201/11 (il 7 dicembre 2011), è in corso di validità, l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti, per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del medesimo  certificato,

 

–         se invece il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione di aeronavigabilità, avviene tra la data in cui entra in vigore il dl 201/11, il 7 dicembre 2011  e il 31.01.

12, l’imposta deve essere versata entro lo stesso termine di cui sopra.

 

Imposta erariale aeromobili privati si paga con il modello f24

L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 3 febbraio, ha sancito che l’imposta erariale sugli aeromobili privati, deve essere versata con il modello di pagamento F24 versamenti con elementi identificativi.

 

Versamento tassa aerei privati con bonifico in euro

Misura alternativa al versamento con F24, è prevista a favore di quei  soggetti impossibilitati ad effettuare il pagamento con tale  modello, per cui il versamento può essere eseguito con  bonifico in “EURO” in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1223. Nel bonifico va indicato come codice BIC : BITAITRRENT, come causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento dell’imposta,identificativo dell’aeromobile (marche di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento e infine il numero IBAN – IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300.

 

Risoluzione n. 11 3 febbraio 2012 Agenzia delle Entrate

Con una risoluzione del 3 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha anche  istituito i codici tributo per effettuare il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dell’imposta erariale sugli aeromobili privati.

Tali codici F24 sono:

–         “3368” – “Imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all’art. 16, comma 11 e 15-bis, d.l. 201/2011”;

 

–         “8935” – “Sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 – Ravvedimento – art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011”;

 

–         “1930” – “Interessi sul ravvedimento di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 – art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011”.

 

Nel modello F24 versamento con elementi identificativi, vanno indicati anche   nella sezione “Contribuente”,   i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante, mentre nella sezione “Erario ed altro” in corrispondenza degli “importi a debito versati” si specifica che  il campo “tipo” deve essere valorizzato con la lettera “R”, il campo “elementi identificativi” è valorizzato con le marche di nazionalità e di immatricolazione, identificative dell’aeromobile, nel  il campo “codice” va inserito il codice tributo di riferimento e da ultimo, nel campo “anno di riferimento”, va indicato con l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato AAAA.