Chi paga la Tasi in caso di immobile in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli?

Tasi comodato d’uso gratuito

Si avvicina la scadenza per il pagamento della prima rata Tasi il 16 ottobre (solo per i Comuni che hanno pubblicato le delibere a settembre), ma cosa succede per chi ha una casa in comodato d’uso gratuito? La Tasi è la tassa sui servizi indivisibili comunali introdotta con l’IMU ( non dovuta sulla prima casa tranne di lusso) e la Tari, la tassa sui rifiuti che serve a coprire i servizi comunali quali la pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, ecc.

La Tasi è dovuta sulla prima e sulla seconda casa, a differenza dell’IMU ( si rinvia per i dettagli a IMU 2014, ecco chi sono gli esenti dalla scadenza del 16 giugno). E la pagano il proprietario dell’immobile e per quelli in affitto, l’inquilino, sempre se lo prevede il Comune nella delibera ove indica anche la quota di imposta a carico dell’uno e dell’altro o la completa esenzione. Per dettagli si veda Tasi affitto, Firenze, Palermo, Torino: ecco i Comuni dove non pagano gli inquilini Ma chi paga in caso di immobile di proprietà ad esempio del padre, dato in uso gratuito al figlio che lo utilizza come abitazione principale, chi deve pagare la Tasi? L’imposta va ripartita tra proprietario e comodatario: ciò significa che l’occupante ( nell’esempio il figlio) versa la tassa nella misura, stabilita dal Comune nella delibera, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo e può avere un’aliquota agevolata nel caso di abitazione principale. Per i contratti di durata superiore a sei mesi nell’arco dell’anno solare, va ripartita tra proprietario e occupante (inquilino o comodatario), senza vincolo di solidarietà.