Per i lavori effettuati sulle villette ossia sugli edifici unfamiliari (o su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze) il superbonus spetterà con l’aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2023. La proroga dell’agevolazione al 110% non vale per tutti ma solo per i lavori rispetto ai quali: alla data del 30 settembre 2022 è stato realizzato il 30% dell’intervento complessivo.

La proroga al 31 dicembre, rispetto alla precedente scadenza del 30 settembre è stata disposta ad opera del DL 104/2023.

In tuti gli altri casi, il superbonus spetterà solo con aliquota al 90% e senza sconto in fattura o cessione del credito.

Il superbonus 110 per le villette. Chi prende il 90?

Come abbiamo detto in premessa, rispetto ai lavori effettuati sulle villette, il superbonus spetta al 110 o al 90%.

In particolare, per le spese 2023, potranno sfruttare l’aliquota meno conveniente ossia al 90% e senza sconto in fattura e cessione del credito (salvo presentazione della CILAS nei termini previsti dal DL 11/2023), coloro i quali siano titolari di:

  • diritto di proprietà;
  • diritto reale di godimento sull’unità immobiliare.

Inoltre, è necessario che la casa oggetto dei lavori sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, calcolato secondo quoziente familiare, non superiore a 15.000 euro.

Considerato il riferimento ai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, non possono sfruttare il superbonus villette per le spese 2023, coloro i quali hanno l’immobile in affitto o i familiari conviventi del proprietario dell’immobile.

Come da circolare n°13/2023, quanto detto vale per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 ossia:

  • gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data;
  • per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022.

Prenderanno il 90% anche i lavori per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che gli stessi abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023.

Superbonus, quali villette rientrano nel 110 per tutto dicembre?

Prima dell’intervento del DL 104/2023, il 110 villette copriva le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Dunque vale quanto detto nel paragrafo precedente.

A ogni modo, il DL 104/2023, ha spostato il termine del 30 settembre al 31 dicembre 2023. Dunque, chi alla data del 30 settembre 2022 ha effettuato lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo potrà sfruttare il 110 pieno per tutte le spese 2023. Con sconto in fattura e cessione del credito anche con Poste, seppur non immediato.

La proroga vale per tutti ossia anche per lavori “pagati” dal familiare convivente o da chi ha la casa in affitto.

Riassumendo.

  • In alcuni casi è ancora possibile sfruttare il 110 pieno per i lavori effettuati sulle villette per tutto il 2023;
  • il legislatore richiede che alla data del 30 settembre 2022, l’impresa abbia eseguito almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • in tutti gli altri casi ossia per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023, il Superbonus villette opera con l’aliquota al 90%.