Il superbonus 2023 spetta per i lavori effettuati sulle unifamiliari solo se gli stessi son stati avviati a partire dal 1° gennaio 2023.

E’ questo uno dei passaggi più importanti riportati nella circolare n°13/203 pubblicata dall’Agenzia delle entrate in materia di superbonus alla luce delle recenti modiche normative introdotte dal DL 176/2022 e dal DL 11/2023.

Nella stesse circolare l’Agenzia delle entrate ha meglio chiarito cosa si intende per lavori avviati dal 1° gennaio.

Vediamo quali sono le indicazioni operative che vengono fuori dalla circolare citata.

Il superbonus per le unifamiliari

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che: il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro.

Dunque, sintetizzando, è possibile sfruttare ancora il superbonus per le unifamiliari se:

  • il contribuente è  titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente che sostiene le spese possieda un reddito di riferimento, determinato in base al comma 8-bis.1 dell’articolo 11913, non superiore a 15.000 euro.

 Superbonus unifamiliari al 90%. La data dei lavori fa la differenza

Come detto sopra, sono agevolati al 90%, gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023.

Nella circolare n° 13/E della scorsa settimana, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023 devono intendersi, in linea generale:

  • gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data;
  • per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022.

Possono rientrare nel superbonus al 90%, anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023.

Tale ultima circostanza può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione. Rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.

A ogni modo, il Superbonus spetta a a condizione che il diritto di proprietà o la titolarità di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi sussista al momento di inizio dei lavori.

Sono esclusi dal Superbonus 2023 edifici unifamiliari, coloro che hanno l’immobile in affitto, i familiari conviventi del proprietario dell’immobile, ecc.

Continueranno a prendere il 110 pieno (vedi comma 8-bis art.119 del DL 34/2020), anche con spese pagate dal familiare convivente o da colui che detiene l’immobile in base ad un contratto di locazione, i lavori sugli edifici unfamiliari (o su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze) rispetto ai quali:

  • alla data del il 30 settembre 2022;
  • è stato realizzato il 30% dell’intervento complessivo.

Interventi per i quali è stata disposta la proroga dell’agevolazione al 30 settembre 2023.

Riassumendo…

  • Il superbonus 2023 richiede l’avvio dei lavori a partire dal 1° gennaio 2023;
  • la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • sono agevolati i lavori con CILA presentata a decorrere dal 1° gennaio 2023 o anche prima, sempre se i lavori siano iniziati a decorrere dal 2023.