Il blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura per il superbonus e gli altri bonus edilizi, ha una nota ancora più amara per i contribuenti in regime forfettario; infatti,  posto che per i contribuenti in regime forfettario che non hanno altri redditi da tassare a Irpef, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, rappresentano l’unico modo per beneficiare dei bonus edilizi, l’eliminazione delle suddette opzioni, comporta l’impossibilità di sfruttare le detrazioni edilizie previste dalla legge.

Il Governo ha pensato a questa pesante penalizzazione? Sembra proprio di no.

Infatti, la drastica decisione è stata presa dal Governo proprio mentre l’Unione Europea, con l’aggiornamento della direttiva Epbd (Energy performance building directive),  ha fissato scadenze stringenti entro le quali i cittadini devono mettere a posto le proprie abitazioni portandole quantomeno ad un livello energetico con classe minima “D”. Per tutti gli edifici, sia residenziali che non.

Il superbonus 110 e gli altri bonus edilizi per i forfettari

Per meglio capire il discorso su superbonus (e altri bonus edilizi) e contribuenti in regime forfettario, è utile riprendere i chiarimenti dati dall’Agenzia delle entrate nella circolare n°24/E 2020.

In linea generale, inoltre, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

Chiaramente, così come riportato nella stessa circolare, i contribuenti in regime forfettario, rientrano in tale casistica. Infatti, i contribuenti in regime forfettario, sul reddito prodotto pagano un’imposta sostitutiva non l’Irpef. Tuttavia, pur essendo esclusa la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi (per quote annuali), il superbonus può essere sfruttato dai forfettari tramite le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Sarà ammessa altresì la detrazione in dichiarazione dei redditi laddove, tali soggetti possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef. In tali casi potranno utilizzare direttamente il Superbonus 2023 in diminuzione dalla corrispondente imposta Irpef. Si pensi ad esempio al caso di un imprenditore in regime forfetario che però al contempo ha un immobile in locazione non in regime di cedolare secca.

Proprio sull’imposta dovuta sulla locazione, potrà far valere le rate annuali di detrazione edilizia.

Detto ciò, come ribadito nella circolare 24/E, sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito:

ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.
Resta fermo, tuttavia, che qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare direttamente il Superbonus in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

Stop alla cessione del credito. Addio a tutti i bonus per i contribuenti in regime forfettario

E’ chiaro che, in base alla ricostruzione fatta finora, lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura rappresenta una beffa per chi è in regime forfettario. Infatti, per tali soggetti è preclusa la possibilità di sfruttare qualsiasi bonus edilizio.

Si tratta di una conseguenza davvero pesante per chi ha deciso di aprire la partita iva in regime forfettario.

Se da un lato, chi è in regime forfettario gode di diverse semplificazioni fiscali, anche in termini di tenuta di scritture contabili, dall’altro, dovrà subire una pesante penalizzazione rispetto a chi invece paga l’Irpef: imprenditori e professionisti in contabilità semplificata o ordinaria, lavoratori dipendenti, ecc.