Per l’effettuazione di lavori ammessi al superbonus 110% su immobili ad uso promiscuo, la detrazione spetta limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute.

 

In pratica valgono le stesse indicazioni in essere per gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati su immobili ad uso promiscuo.

 

L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta n° 570 di oggi 9 dicembre confermando le nostre precedenti indicazioni.

Il superbonus 110%

A prevedere il superbonus del 110% è il D.L. 34/2020, D.L. Rilancio.

 

In particolare, l’art.

119 riconosce una detrazione del 110% per le spese, luglio 2020-31 dicembre 2021, aventi ad oggetto lavori:

 

  • di risparmio energetico o
  • di riduzione del rischio sismico.

 

In particolare i lavori devono essere effettuati su immobili residenziali, in condomini o autonomi.

 

Detto ciò, sono agevolati i seguenti lavori:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Ai fini della detrazione, non rileva la data di inizio dei lavori ma la data di sostenimento della spesa.

Soggetti beneficiari

Il super bonus 110% può essere riconosciuto a:

 

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Immobili agevolati

Gli interventi sopra individuati per essere detraibili al 110% devono essere effettuati su:

 

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, siatrainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), nonché
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

 

Sugli immobili ad uso promiscuo l’Agenzia delle entrate si è finalmente espressa con la risposta n° 570 del 9 dicembre 2020.

Il superbonus 110% per gli immobili ad uso promiscuo

In particolare il caso affrontato dall’Agenzia delle entrate riguarda l’esecuzione di interventi agevolabili  su un immobile utilizzato promiscuamente

 

  • sia come propria abitazione che
  • per l’esercizio svolto in maniera professionale dell’attività di Bed and Breakfast.

 

Come anticipato sopra,  la detrazione del 110% la possono richiedere le persone fisiche che agiscono “al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa arti o professioni.

 

Infatti, la citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che nessuna detrazione spetta per le unità immobiliari:

 

  • riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del DPR 917/96, TUIR) o
  • strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

 

Da qui, il superbonus spetta anche ad imprenditori, artigiani e professionisti ma solo per l’abitazione privata e dunque diversa:

 

  • dagli immobili strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

 

Ad ogni modo, gli immobili d’impresa o degli esercenti arti o professioni  rientrano tra i beneficiari del 110%.

Solo in caso  di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

 

In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni:

 

  • a prescindere dalla circostanza che gli immobili siano strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero
  • che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero siano beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

 

Detto ciò era necessario chiarire come comportarsi in caso di esecuzione sulle sui singoli immobili residenziali ad uso promiscuo di lavori rientranti nel superbonus 110%.

Superbonus immobili ad uso promiscuo: le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate sulla base della circolare 19/e 2020, richiama quanto chiarito in materia di lavori di ristrutturazione edilizia e immobili ad uso promiscuo.

 

In particolare, in tale documenti di prassi, riprendendo l’art-16-bis del DPR 917/86, è stato ribadito che:

se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute.

Inoltre, tale chiarimento è  valido anche nell’ipotesi specifica di interventi siano effettuati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale). Come da risoluzione, Agenzia delle entrate, n°18/e 2008.

 

Detto ciò, il principio suesposto (riduzione del 50%) si applica inoltre, alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici che fruiscono del Superbonus 110%.

 

Inoltre (risposta n° 570 del 9 dicembre),

considerata la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisimici),qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50%.

Di conseguenza, per gli immobili ad uso promiscuo il 110% si applica sulla metà della spesa sostenuta.

Ecco perché l’Agenzia delle entrate parla di riduzione al 50%. Dunque su una spesa di 100.000 €, potremo richiedere il 110% sulla metà ossia su 50.000 €.

 

In sintesi,  l’Orientamento dell’Agenzia delle entrate conferma le indicazioni anticipate dagli esperti di Investire oggi nell’articolo Superbonus 110% per l’immobile ad uso promiscuo.