Se il sottotetto non è riscaldato, non deve essere conteggiato ai fini del calcolo della superficie disperdente lorda. Gli interventi di isolamento termico per rientrare nel superbonus 110 devono riguardare oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Non concorre a tale percentuale il sottotetto non riscaldato.

In sintesi, sono questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 779 di ieri.

La coibentazione del tetto e il superbonus 110

I lavori finalizzati alla coibentazione del tetto rientrano nel superbonus 110.

Nella circolare 24/E 2020 e nella n° 30/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • rientrano tra le spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto,
  • a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno.

Inoltre, è necessario che, anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

Anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Con la Legge di bilancio 2021 è stato disposto che: gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (comma 66 Legge n°178/2020).

Più tardi, l’ENEA con apposito nota ha messo in chiaro le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.

Fatta tale ricostruzione, veniamo alla riposta n° 779 di ieri.

La risposta n° 779 del 16 novembre. La coibentazione del sottotetto non riscaldato

La situazione analizzata dall’Agenzia delle entrate ha ad oggetto il rifacimento del tetto bonus 110.

Un contribuente  intende effettuare interventi di demolizione e rimozione del tetto preesistente e rifacimento dello stesso tetto con coibentazione e relative opere di isolamento termico bonus 110.

Per realizzare un locale non abitabile da adibire a stenditoio-lavatoio, da utilizzare come locale accessorio per la propria unità abitativa sottostante. L’attuale sottotetto è accatastato come locale accessorio al fabbricato sottostante e non è dotato di impianto di riscaldamento. Al contrario, il nuovo locale sottotetto, sarà dotato di impianto di riscaldamento.

Da qui, ha chiesto al Fisco se i soli lavori di coibentazione ed isolamento termico del tetto e delle relative pareti perimetrali nonché la posa degli infissi esterni siano ammessi al Superbonus 110. Per gli altri interventi sopra descritti intende invece beneficiare del bonus ristrutturazione.

L’Agenzia delle entrate ritiene che l’intervento di isolamento termico del tetto rientra nel superbonus. Da qui, nel conteggio della percentuale del 25% della superficie disperdente lorda, la superficie del tetto, e del relativo sottotetto da trasformare in lavatoio, va esclusa. In quanto, come indicato dall’istante, non è un locale riscaldato.

Difatti, rilevano solo le superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.

In merito alla posa degli infissi, essendo il Superbonus ammesso solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova installazione, il contribuente potrà beneficiare solo della detrazione ordinaria ossia del bonus ristrutturazione.