Superbonus 110% e coibentazione del tetto, cosa è agevolato e cosa rischia il contribuente che non è abbastanza informato sui lavori ammessi al bonus. Ebbene, nei giorni scorsi l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, è tornata sugli interventi di coibentazione del tetto chiarendo in quali casi è possibile beneficiare del superbonus 110%.

Ci sono importanti novità.

Il superbonus e gli interventi di isolamento termico

Sono ammessi al superbonus 110%, ex art.119 del d.L. 34/2020, decreto Rilancio, gli interventi di isolamento termico delle superficie opache orizzontali e verticali.

Si pensi ad esempio al cappotto termico sulla parete esterne dell’edificio.

Nella circolare n°24/E 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: il superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

Gli interventi devono riguardare l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari. Con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

La coibentazione del tetto

Sulla coibentazione del tetto, dobbiamo sapere che, ai fini del superbonus 110%:

  • il tetto deve essere elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno,
  • assieme ad altri interventi di efficienza energetica deve incidere su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

Tuttavia, rispetto al primo punto, con la Legge di bilancio 2021 è stato disposto che:

gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (comma 66 Legge n°178/2020).

Grazie alla Legge di bilancio,  la presenza di un sottotetto non riscaldato non è da ostacolo al 110% per la coibentazione del tetto. I tetti sono sempre inclusi nella superficie disperdente lorda, ai soli fini del 110%.

Gli ultimi chiarimenti dell’Enea

Proprio sulla coibentazione del tetto, l’Enea ha rilasciato importanti chiarimenti. Nello specifico è stato chiarito che:

le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.

Un’interpretazione che sicuramente metterà in allarme quanti hanno già programmato il rifacimento del tetto con il superbonus 110%.

Inoltre, uno specifico chiarimento ha riguardato la gestione dei lavori parziali ai fini del SAL. A tal proposito, le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori superbonus 110%.

Tali chiarimenti  sono stati forniti a seguito di un  confronto  con il Ministero della Transizione Ecologica.