Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato nuovi chiarimenti in merito alla spettanza del superbonus 110 per i condomini minimi. Gli aspetti  affrontati ossia i quesiti ai quali l’Agenzia delle entrate ha risposto sono i seguenti: in  un condominio minimo, chi deve effettuare i pagamenti ammessi al superbonus in assenza di un amministratore? Qual è il limite di spesa ammesso per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento? L’istallazione di grate alle finestre è considerato quale intervento trainato?

Ecco tutti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 809 del 14 dicembre.

I condomini minimi: definizione

Prima di analizzare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, è opportuno chiarire il concetto di condominio minimo.

Nello specifico, si parla di “condominio minimo”, in presenza di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini. Risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio. Fatta eccezione degli articoli che disciplinano, rispettivamente: la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

Sui condomini minimi e sulla spettanza del superbonus 110, l’Agenzia delle entrate si è soffermata con la risposta n° 809 del 14 dicembre.

Condomini minimi e superbonus 110: la riposta n° 809 del 14 dicembre

Gli aspetti affrontati con la risposta n° 809 del 14 dicembre sono i seguenti: in  un condominio minimo, chi deve effettuare i pagamenti ammessi al superbonus in assenza di un amministratore? Qual è il limite di spesa ammesso per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento? L’istallazione di grate alle finestre è considerato quale intervento trainato? Analizziamo le risposte quesito per quesito.

Condominio minimo. Chi effettua il pagamento delle spese e i relativi adempimenti?

Sul pagamento delle spese, i principali chiarimenti forniti sono i seguenti:

  • i condomìni, non essendo tenuti a richiedere il codice fiscale del condominio, possono utilizzare il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti (deve essere indicato nella predisposizione bonifico);
  • le fatture dovranno essere emesse nei confronti del condòmino che effettua o di tutti i condòmini che effettueranno anche i correlati adempimenti;
  • la detrazione spetta anche a colui che non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulta, invece, intestatario dei predetti documenti;
  • per accedere alla detrazione è, però, indispensabile che i documenti di spesa, fin dal primo anno di fruizione del beneficio, siano integrati con il nominativo di chi ha pagato e con l’indicazione della relativa percentuale.

Ciascun condòmino, inoltre, indipendentemente dalla scelta effettuata dall’altro, potrà decidere di usufruire direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, o di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (articolo 121 del Dl “Rilancio”).

Il calcolo dei limiti di spesa

Per calcolare il limite di spesa ammesso all’agevolazione, è sufficiente considerare la detrazione max ammessa dalla norma per quello specifico intervento e dividerla per 1,10. Per l’impianto di riscaldamento il limite sarà così calcolato: 30.000/1,10 ossia 27.273. Non è del tutto chiaro perché nella risposta in esame, si parla di sostituzione della caldaia come intervento trainato e non trainante. Probabilmente perché prima dei lavori l’edificio non era caratterizzato da un impianti centralizzato la cui sostituzione è invece ammessa quale intervento trainante. Infine, sul terzo quesito, la sostituzione delle grate delle finestre può essere ammessa al superbonus. Se il tecnico abilitato attesti: la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla norma, la congruità delle relative spese sostenute e il collegamento dell’opera alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati.