Con la risposta n° 665 del 6 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha meglio chiarito il concetto di condominio minimo ai fini del superbonus 110. In materia di superbonus condominio minimo si deve far riferimento sempre alla norme del codice civile.

La risposta n° 665 del 2021: quando c’è condominio minimo?

La riposta 665/2021 prende spunto da apposita istanza di interpello.

Nello specifico, un contribuente ha fatto presente di essere proprietario di un appartamento all’interno di un edificio.

L’edifico è è costituito da 4 unità immobiliari (2 ad uso abitativo e 2 pertinenze), individuate come segue:

  • 2 unità immobiliari pertinenziali (categoria C/6) al piano seminterrato, di cui una di proprietà dell’Istante e l’altra di proprietà di un’altra persona fisica (di seguito “Sig. X”);
  • 1 unità immobiliare (categoria A/3) al piano rialzato di proprietà del Sig. X;
  • 1 unità immobiliare (categoria A/3) al piano primo di proprietà dell’Istante.

Da qui, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle entrate se, nel suo caso, è corretto parlare di condominio minimo e come devono essere calcolati i limii di spesa per gli interventi ammessi al superbonus 110 condominio minimo.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Innanzitutto, l’Agenzia delle entrate pone l’accento sul fatto che la sussistenza di un condominio o meno non può essere verificata in sede di interpello. Tuttavia dalla documentazione inviata dal contribuente sempre essere corretto parlare di condominio.

Nello specifico si può parlare di superbonus condominio minimo. Tale termine “condominio minimo” è utilizzato in presenza di un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. In tale caso risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano, rispettivamente (circolare 24/e 2020):

  • la nomina dell’amministratore non necessario per i condomini minimi (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e
  • il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

Rilevata la presenza del condominio minimo, l’attenzione è rivolta al calcolo dei limite di spesa per gli interventi superbonus condominio minimo.

Nello specifico, in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate già con la circolare n°30/E 2020,

conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus 110%, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.

Ad esempio, per interventi di efficientamento energetico consistenti, ad esempio, nel cappotto termico, l’importo massimo di spesa, pari a euro 40.000, va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, incluse le pertinenze. Le pertinenze non rilevano invece per le singole unità abitative.